Art. 33 Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 «Disciplina della viabilita' silvo-pastorale» e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo. 1. Il comma 6 dell'art. 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e' sostituito dal seguente comma: «6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilita' silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'art. 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunita' montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'art. 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.». 2. Fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve» nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attivita'. 3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto, sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati esclusivamente ad attivita' ciclo-escursionistiche. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilita', definisce i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento. 5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. 6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi. 7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre e possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocita' e usando i segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato. 8. E' vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati. 9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi. 10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali ancorche' serviti dagli impianti medesimi. 11. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere ai gestori di percorsi ciclo escursionistici, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici. 12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce modalita', termini e criteri per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11. 13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0095 «Risorse forestali» del bilancio di previsione 2012.