Art. 33 

				 
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 «Disciplina della
  viabilita' silvo-pastorale» e  prime  disposizioni  in  materia  di
  ciclo-escursionismo. 

				 
    1. Il comma 6 dell'art. 4, della legge regionale 31  marzo  1992,
n. 14 e' sostituito dal seguente comma: 
    «6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e
sulle aree assimilate di cui all'art. 2. Gli enti  locali  competenti
in materia di viabilita' silvo-pastorale  possono  individuare  sulle
strade silvo-pastorali e  sulle  aree  assimilate,  ad  eccezione  di
quelle  individuate  all'art.  2,  comma  2,  lettera  e),  specifici
percorsi ciclo-escursionistici.  Nei  sentieri  alpini,  disciplinati
dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre  2002,
n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in  materia  di  turismo»  e
successive modificazioni, tale individuazione compete alle  comunita'
montane di concerto con le sezioni del  Club  alpino  italiano  (CAI)
operanti nel territorio regionale, sentita la  commissione  regionale
per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'art. 123 della
legge   regionale   4   novembre   2002,   n.    33.    I    percorsi
ciclo-escursionistici  devono  essere   adeguatamente   segnalati   e
provvisti di indicazioni in loco circa  i  limiti  al  loro  utilizzo
anche al fine del rispetto  dell'ambiente  e  della  sicurezza  delle
persone.». 
    2. Fino all'emanazione  di  una  legge  regionale  di  disciplina
organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili  attrezzate  e  le
piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale  21  novembre
2008, n. 21 «Disciplina degli impianti  a  fune  adibiti  a  servizio
pubblico di trasporto, delle  piste  e  dei  sistemi  di  innevamento
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport  sulla  neve»
nel periodo in cui non sono in esercizio per  la  pratica  dello  sci
invernale,   possono   essere   impiegate   anche   quali    percorsi
ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente  destinati  a  tali
attivita'. 
    3.  I  comuni  autorizzano  i   tracciati   ciclo-escursionistici
compresi i tracciati di  collegamento  tra  quelli  esistenti,  o  in
progetto, nelle aree sciabili attrezzate di cui al comma 2  e  quelli
esistenti, o  in  progetto,  sulle  strade  silvo-pastorali  ed  aree
assimilate di cui al comma 1 allo scopo  di  completare  circuiti  di
maggiore   dimensione   destinati   esclusivamente    ad    attivita'
ciclo-escursionistiche. 
    4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  2,
la Giunta regionale entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in
materia di viabilita', definisce i criteri per  l'individuazione  dei
percorsi  ciclo-escursionistici  nell'ambito  delle   aree   sciabili
attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti,  delle
caratteristiche di realizzazione  degli  stessi  e  delle  regole  di
comportamento. 
    5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici,  anche  ai  fini
della  manutenzione   dei   tracciati   esistenti   e   delle   nuove
realizzazioni, possono attivare i procedimenti di cui  agli  articoli
13 e 14 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. 
    6.  I  gestori  dei  percorsi  ciclo-escursionistici   provvedono
annualmente alla manutenzione degli  stessi  garantendo  la  corretta
regimazione delle acque superficiali al fine di preservare  i  pendii
dall'innesco  di  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  direttamente
derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio  dei
velocipedi. 
    7. I percorsi ciclo-escursionistici devono  essere  adeguatamente
segnalati  ed  interdetti  all'escursionismo   pedestre   e   possono
attraversare altre infrastrutture viabili destinate al  passaggio  di
veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali  intersezioni  devono  essere
preventivamente segnalate a cura dei soggetti  gestori  sugli  stessi
tracciati e  sull'infrastruttura  attraversata.  I  conducenti  delle
biciclette, approssimandosi ad  una  intersezione,  devono  usare  la
massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la  velocita'
e  usando  i  segnalatori  acustici  e  luminosi  previsti  dando  la
precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed
ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato. 
    8. E' vietato utilizzare  i  percorsi  ciclo-escursionistici  con
mezzi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati. 
    9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di  previsione
nello strumento di pianificazione  urbanistica  se  ricompreso  nelle
aree di cui al  comma  2,  nella  sede  viabile  esistente  o  se  di
larghezza inferiore ai 3 metri complessivi. 
    10.   I   gestori   dei   percorsi   ciclo-escursionistici   sono
responsabili  della  gestione  e  della  manutenzione  dei  tracciati
destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo al fine di  garantire
la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori.
I  gestori  non  sono  responsabili  degli  incidenti   che   possano
verificarsi nella percorrenza, da parte dei  velocipedi  di  tragitti
realizzati su sentieri, su percorsi destinati per  la  pratica  della
mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi artificiali, su
strade  silvo-pastorali  ed  aree  assimilate   e   su   strade   non
classificate  come  statali,  regionali,   provinciali   o   comunali
ancorche' serviti dagli impianti medesimi. 
    11. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere ai gestori  di
percorsi  ciclo  escursionistici,  un  contributo  straordinario  per
interventi di  localizzazione  e  posa  in  opera  della  segnaletica
relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo  dei
percorsi ciclo-escursionistici. 
    12. La Giunta regionale  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge definisce modalita',  termini  e  criteri
per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11. 
    13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2012,  si  fa  fronte
con le  risorse  allocate  nell'UPB  U0095  «Risorse  forestali»  del
bilancio di previsione 2012.