Art. 34 

				 
Modifica dell'art. 25 della legge regionale 5  febbraio  1996,  n.  6
  «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica  di  leggi
  regionali per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale
  della regione (legge finanziaria 1996)». 

				 
    1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996,
n. 6 dopo le parole: «di  investimenti»  sono  inserite  le  seguenti
parole: «o di operazioni finanziarie  volte  alla  ricapitalizzazione
aziendale, al consolidamento di passivita'  bancarie  a  breve  e  al
riequilibrio finanziario aziendale». 
    2. Per l'attuazione  delle  modifiche  regolamentari  conseguenti
alla disposizione di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa di  euro
1.000,00 per l'esercizio 2012 (UPB  U0125  «Studi,  progettazioni  ed
informazione per i trasporti» del bilancio di previsione 2012).