Art. 34 Modifica dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)». 1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 dopo le parole: «di investimenti» sono inserite le seguenti parole: «o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passivita' bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale». 2. Per l'attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa di euro 1.000,00 per l'esercizio 2012 (UPB U0125 «Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti» del bilancio di previsione 2012).