Art. 35 

				 
Istituzione di un fondo regionale  assicurato  per  la  garanzia  del
  ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21  novembre
  2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune  adibiti  a  servizio
  pubblico di trasporto, delle piste e  dei  sistemi  di  innevamento
  programmato e della  sicurezza  nella  pratica  degli  sport  sulla
  neve». 

				 
    1. E' istituito un fondo  regionale  assicurato  da  destinare  a
garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'art.
11 della legge regionale  21  novembre  2008,  n.  21,  nel  caso  di
cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli
impianti  a  fune,  dell'autorizzazione  all'apertura   al   pubblico
esercizio delle piste e di  dismissione  di  sistemi  di  innevamento
programmato. Tale fondo e' gestito, per il  tramite  di  un  soggetto
individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le
modalita' e  i  criteri  stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta
regionale. 
    2. Il fondo di cui al comma 1  e'  alimentato  con  i  versamenti
annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai
sensi del comma 6 dell'art. 18, del comma 6 dell'art. 41 e del  comma
6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre  2008,  n.  21  come
modificati dalla presente legge. 
    3. Al comma 2 dell'art. 11  della  legge  regionale  21  novembre
2008, n. 21 le parole «la cauzione prestata che, qualora non  risulti
sufficiente,  e'  integrata  dal  soggetto  obbligato  per  l'importo
determinato dalla provincia.» sono sostituite dalle parole «un  fondo
regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento  delle
quote annuali di cui all'art. 18, comma 6,  all'art.  41  comma  6  e
all'art.  45  comma  6,  rivalendosi  successivamente  sul   soggetto
interessato per il rimborso delle spese sostenute.». 
    4. Il comma 6 dell'art. 18  della  legge  regionale  21  novembre
2008, n. 21 e' cosi' sostituito: 
    «6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere  edili,  nel
caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia
subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale.
Le  modalita'  di  versamento  ed   i   criteri   di   determinazione
dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla  Giunta  regionale  tenendo
conto  degli  aggiornamenti  annuali  in   relazione   all'inflazione
rilevata dall'istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)  sulla  base
degli indici dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati (FOI).». 
    5. Il comma 6 dell'art. 41  della  legge  regionale  21  novembre
2008, n. 21 e' cosi' sostituito: 
    «6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso
di cessazione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, salva l'ipotesi
di revoca di cui all'art. 43,  comma  1,  lettera  a),  la  provincia
subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale.
Le  modalita'  di  versamento  ed   i   criteri   di   determinazione
dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla  Giunta  regionale  tenendo
conto  degli  aggiornamenti  annuali  in   relazione   all'inflazione
rilevata dall'istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)  sulla  base
degli indici dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati (FOI).». 
    6. Il comma 6 dell'art. 45  della  legge  regionale  21  novembre
2008, n. 21 e' cosi' sostituito: 
    «6. A garanzia della  regolare  esecuzione  degli  interventi  di
ripristino, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione al
pagamento di una quota annuale.  Le  modalita'  di  versamento  ed  i
criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono  stabiliti  dalla
Giunta  regionale  tenendo  conto  degli  aggiornamenti  annuali   in
relazione  all'inflazione   rilevata   dall'istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo  per
le famiglie di operai e impiegati (FOI).». 
    7. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre
2008, n. 21 e' aggiunto il seguente comma: 
    «6-bis. A garanzia dell'attuazione delle misure compensative,  la
provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla  prestazione
della cauzione a favore dei  servizi  forestali  dell'amministrazione
regionale per l'attuazione delle misure compensative.». 
    8. I  titolari  di  concessioni  e  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 18, 41 e 45 della legge regionale 21 novembre  2008,  n.  21
per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia
stata  presentata  antecedentemente  all'entrata  in   vigore   della
presente legge, devono nei tempi e con  le  modalita'  stabiliti  con
provvedimento della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia
e aderire al fondo di cui al comma 1. 
    9.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1,  allocati  all'UPB  U0130
«Interventi strutturali nel settore dei trasporti»  del  bilancio  di
previsione 2012, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti
di cui al comma 2, introitate nell'UPB  E0147  «Altri  introiti»  del
bilancio di previsione 2012.