Art. 35 Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve». 1. E' istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo e' gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalita' e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 18, del comma 6 dell'art. 41 e del comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 come modificati dalla presente legge. 3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole «la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, e' integrata dal soggetto obbligato per l'importo determinato dalla provincia.» sono sostituite dalle parole «un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all'art. 18, comma 6, all'art. 41 comma 6 e all'art. 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute.». 4. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e' cosi' sostituito: «6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalita' di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).». 5. Il comma 6 dell'art. 41 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e' cosi' sostituito: «6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, salva l'ipotesi di revoca di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalita' di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).». 6. Il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e' cosi' sostituito: «6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalita' di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).». 7. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. A garanzia dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.». 8. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono nei tempi e con le modalita' stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1. 9. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all'UPB U0130 «Interventi strutturali nel settore dei trasporti» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell'UPB E0147 «Altri introiti» del bilancio di previsione 2012.