Art. 36 

				 
Modifica dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 2008,  n.  21
  «Disciplina degli impianti a fune adibiti a  servizio  pubblico  di
  trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento  programmato  e
  della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve». 

				 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della  legge  regionale
21 novembre 2008, n. 21, e' sostituita dalla seguente lettera: 
    «b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste  di  collegamento
con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono  possibili  pendenze
superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti  se  idonei
interventi  integrativi  ne  garantiscono  comunque  il  livello   di
sicurezza;». 
    2. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere per l'esercizio
2012 un contributo  straordinario  ai  soggetti  gestori  delle  aree
sciabili di cui all'art. 6 della legge regionale 21 novembre 2008, n.
21 per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza. 
    3. La Giunta regionale definisce le modalita' di  erogazione  del
contributo di cui al comma 2 fino ad un  massimo  del  70  per  cento
della spesa ritenuta ammissibile. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con
le  risorse  allocate  nell'UPB  U0130  «Interventi  strutturali  nel
settore dei trasporti» del bilancio di previsione 2012.