Art. 36 Modifica dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve». 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, e' sostituita dalla seguente lettera: «b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza;». 2. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere per l'esercizio 2012 un contributo straordinario ai soggetti gestori delle aree sciabili di cui all'art. 6 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza. 3. La Giunta regionale definisce le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 2 fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0130 «Interventi strutturali nel settore dei trasporti» del bilancio di previsione 2012.