Art. 37 

				 
Interventi  per  le  imprese  di  montagna.  Modifiche  della   legge
  regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali
  in materia di turismo» e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18
  «Interventi in favore delle  imprese  ubicate  nel  territorio  dei
  comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della  legge
  9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni». 

				 
    1. Dopo il comma 2-nonies dell'art. 101 della legge  regionale  4
novembre 2002, n. 33 e' inserito il seguente comma: 
    «2-decies. Sono altresi' ammesse al fondo di rotazione di cui  al
comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere,  con  priorita'  alle
imprese aventi sede  nel  territorio  delle  comunita'  montane,  per
operazioni  finanziarie,  tra  loro  alternative,  finalizzate   alla
ricapitalizzazione  aziendale,  al   consolidamento   di   passivita'
bancarie  a  breve  e  al  riequilibrio  finanziario  aziendale,  nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.  1998/2006
della commissione del 15  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza  minore
(«de  minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea 28 dicembre 2006, legge n. 379.». 
    2. Dopo il comma 6-bis dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile
1994, n. 18 e' inserito il seguente comma: 
    «6-ter. Sono altresi' ammesse al fondo di rotazione cui al  comma
2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonche' le piccole e  medie
imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti  di  trasporto  a
fune in servizio  pubblico,  per  operazioni  finanziarie,  tra  loro
alternative,  finalizzate  alla  ricapitalizzazione   aziendale,   al
consolidamento di passivita'  bancarie  a  breve  e  al  riequilibrio
finanziario aziendale, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 legge n. 379.». 
    3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e  i  criteri  di
applicazione e di priorita' delle operazioni finanziarie  di  cui  ai
commi l e 2, fornendo indicazioni operative al soggetto  gestore  dei
fondi di rotazione. 
    4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in  euro  50.000,00
per l'esercizio 2012 si fa fronte con le  risorse  allocate  nell'UPB
U0076 «Interventi di qualificazione, ammodernamento  e  potenziamento
delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto
del turismo» del bilancio di previsione 2012. 
    5. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in  euro  50.000,00
per l'esercizio 2012 si fa fronte con le  risorse  allocate  nell'UPB
U0061 «Interventi d'incentivazione per l'industria» del  bilancio  di
previsione 2012.