Art. 37 Interventi per le imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni». 1. Dopo il comma 2-nonies dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e' inserito il seguente comma: «2-decies. Sono altresi' ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorita' alle imprese aventi sede nel territorio delle comunita' montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passivita' bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, legge n. 379.». 2. Dopo il comma 6-bis dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 e' inserito il seguente comma: «6-ter. Sono altresi' ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonche' le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passivita' bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 legge n. 379.». 3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorita' delle operazioni finanziarie di cui ai commi l e 2, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione. 4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0076 «Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo» del bilancio di previsione 2012. 5. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0061 «Interventi d'incentivazione per l'industria» del bilancio di previsione 2012.