Art. 38 

				 
Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 «Riordino delle
                               regole» 

 
    1. Il  titolo  della  legge  regionale  19  agosto  1996,  n.  26
«Riordino  delle  regole»  e'  cosi'  sostituito:  «Disciplina  delle
regole, delle proprieta' collettive dell'Altopiano di Asiago e  degli
Antichi Beni Originari di Grignano Polesine». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge  regionale  19  agosto
1996, n. 26, e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge   sono,
altresi',  da  ritenersi  applicabili  alle   proprieta'   collettive
dell'Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli  Antichi
Beni Originari di Grignano Polesine.». 
    3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  19  agosto
1996, n. 26, e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni
collettivi la Giunta regionale  riconosce  la  possibilita',  per  le
Regole costituite e su loro richiesta, di  associarsi  in  comunanze,
oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione
fra piu' regole tra loro, mantenendo  le  caratteristiche  originarie
sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli
stessi.». 
    4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19  agosto  1996,
n. 26, dopo le parole: «a fini turistici, artigianali», sono aggiunte
le parole: «, per coltivazione di cave». 
    5. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale  19  agosto
1996, n. 26, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Ai fini dell'accesso  ai  finanziamenti  pubblici  e,  in
particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale,  le  regole  e
gli altri soggetti di cui all'art. 1  sono  considerati  imprenditori
agricoli professionali a titolo principale. 
    Considerato l'interesse generale perpetuato nella loro attivita',
le regole e gli altri soggetti di cui  all'art.  1  hanno,  altresi',
titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per
i comuni e gli altri enti pubblici.». 
    6. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere  un  contributo
straordinario ai soggetti di cui al comma  2-bis  dell'art.  1  della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 cosi' come inserito dal comma 2
del presente articolo. 
    7. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte  con
le risorse allocate nell'UPB U0005 «Interventi  indistinti  a  favore
degli enti locali» del bilancio di previsione 2012.