Art. 38 Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 «Riordino delle regole» 1. Il titolo della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 «Riordino delle regole» e' cosi' sostituito: «Disciplina delle regole, delle proprieta' collettive dell'Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresi', da ritenersi applicabili alle proprieta' collettive dell'Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilita', per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra piu' regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.». 4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo le parole: «a fini turistici, artigianali», sono aggiunte le parole: «, per coltivazione di cave». 5. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le regole e gli altri soggetti di cui all'art. 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l'interesse generale perpetuato nella loro attivita', le regole e gli altri soggetti di cui all'art. 1 hanno, altresi', titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici.». 6. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 cosi' come inserito dal comma 2 del presente articolo. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0005 «Interventi indistinti a favore degli enti locali» del bilancio di previsione 2012.