Art. 39 

				 
Modifica dell'art. 3 della legge regionale  3  febbraio  2006,  n.  2
         «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006» 

 
    1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio  2006,
n. 2 e' aggiunta, alla fine, la seguente frase: 
    «I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia  di
Belluno  per  il  finanziamento   di   interventi   di   sistemazione
idrogeologica  nel  territorio  provinciale,  in   conformita'   alla
programmazione regionale, nonche' per interventi inerenti lo sviluppo
socio-economico del territorio e, in misura non superiore al  30  per
cento delle risorse introitate, per spese correnti.».