Art. 39 Modifica dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006» 1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 e' aggiunta, alla fine, la seguente frase: «I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformita' alla programmazione regionale, nonche' per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.».