Art. 41 

				 
Modifica dell'art. 37 della legge regionale 21  gennaio  2000,  n.  3
          «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» 

 
    1. L'art. 37 della legge regionale  21  gennaio  2000,  n.  3  e'
sostituito dal seguente articolo: 
    «Art. 37 (Contributo ambientale a  favore  della  Regione  e  dei
comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di  rifiuti).  -
1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o
di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo  ambientale
destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente  al
ristoro  del  disagio   indotto   nel   territorio   dalla   presenza
dell'impianto a favore dei comuni ove gli impianti  sono  ubicati  e,
per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi
derivanti dalla gestione post mortem di discariche  non  piu'  attive
nonche' agli interventi di bonifica e ripristino ambientale  posti  a
carico delle amministrazioni pubbliche  interessate  ai  sensi  della
vigente normativa di settore. 
    2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, provvede: 
      a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione  dei
quali e' dovuto il contributo di cui al comma 1; 
      b) a determinare l'entita' del contributo a favore dei comuni e
della Regione in  funzione  della  quantita'  e  della  qualita'  dei
rifiuti movimentati; 
      c) a determinare i criteri per la suddivisione  del  contributo
fra  i  comuni  confinanti  effettivamente  interessati  al   disagio
provocato dalla presenza degli impianti. 
    3.  Il  gettito  derivante   dall'applicazione   del   contributo
ambientale di cui al presente articolo, per  la  parte  di  spettanza
regionale, viene introitato all'UPB E0166 «Trasferimenti correnti  da
altri soggetti». Le  somme  introitate  per  gli  interventi  per  la
gestione post mortem di discariche non piu' attive e per la bonifica,
il ripristino e  la  mitigazione  ambientale,  sono  vincolate  nella
destinazione all'UPB U0107  «Trasferimenti  per  lo  smaltimento  dei
rifiuti» e all'UPB U0108 «Interventi strutturali nello smaltimento di
rifiuti». 
    4. Il contributo di spettanza regionale e'  versato  dai  gestori
degli impianti di  cui  al  comma  1  alla  Regione,  entro  il  mese
successivo alla scadenza del  trimestre  solare  in  cui  sono  state
effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti. 
    5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale  da
parte dei gestori, accertato dall'autorita' di vigilanza, qualora non
comporti  anche  violazione  dell'autorizzazione  all'esercizio,   e'
punito, a titolo sanzionatorio,  con  il  versamento  del  contributo
medesimo nella misura doppia di quella dovuta. 
    6. Nelle UPB del bilancio regionale di cui al  comma  3,  vengono
introitati e vincolati  all'utilizzo  i  contributi  compensativi  di
mitigazione  ambientale  previsti  negli  impianti  di  gestione  dei
rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo  le  indicazioni
regionali dai comuni sede di impianto. 
    7.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, puo' provvedere ad aggiornare annualmente  il  contributo
ambientale. 
    8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall'applicazione del
contributo  disciplinato  dal  presente  articolo  e'   destinato   a
interventi  finalizzati  prioritariamente  al  ristoro  del   disagio
indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto.». 
    2. La Giunta adotta il provvedimento di cui all'art. 37, comma  2
della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 cosi' come modificato dal
comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge.