Art. 43 Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all'interno del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia. 1. Al fine di sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 maggio 2003 n. legge n. 124, situate all'interno del Sito di interesse nazionale di «Venezia - Porto Marghera» (S.I.N.) e del bacino scolante della laguna di Venezia, cosi' come individuati rispettivamente dal decreto del Ministero dell'Ambiente 23 febbraio 2000 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003, negli adempimenti derivanti dall'applicazione del titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» o di altra successiva fonte che dovesse disciplinare la materia della bonifica di siti inquinati, e' istituito il «Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all'interno del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia», di seguito denominato Fondo, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica. 2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attivazione del Fondo, tra cui un apposito provvedimento che definisce i criteri e le modalita' di accesso ed utilizzazione dello stesso, da approvare previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 3. Al Fondo e' attribuita una dotazione iniziale di euro 20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 e dal Comitato interministeriale di indirizzo e controllo di cui all'art. 4 della legge 20 novembre 1984, n. 798 e ripartiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 dell'8 febbraio 2012. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0113 «Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna» del bilancio di previsione 2012.