Art. 43 

				 
Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e  ripristino
  ambientale di siti inquinati  all'interno  del  Sito  di  interesse
  nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino  scolante  della
  laguna di Venezia. 

				 
    1. Al fine di sostenere le microimprese, le piccole imprese e  le
medie  imprese  di  cui  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione del 6 maggio 2003  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione  europea  20  maggio  2003  n.  legge  n.  124,   situate
all'interno del Sito di  interesse  nazionale  di  «Venezia  -  Porto
Marghera» (S.I.N.) e del bacino scolante  della  laguna  di  Venezia,
cosi' come individuati  rispettivamente  dal  decreto  del  Ministero
dell'Ambiente 23 febbraio 2000 e dalla  deliberazione  del  Consiglio
regionale n. 23  del  7  maggio  2003,  negli  adempimenti  derivanti
dall'applicazione  del  titolo  V,  della  Parte   IV   del   decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» o di
altra successiva fonte che  dovesse  disciplinare  la  materia  della
bonifica di siti inquinati,  e'  istituito  il  «Fondo  regionale  di
rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di  siti
inquinati all'interno del S.I.N. di Venezia - Porto  Marghera  e  del
bacino scolante della  laguna  di  Venezia»,  di  seguito  denominato
Fondo,  gestito  da  un  soggetto  individuato  secondo  le   vigenti
procedure di evidenza pubblica. 
    2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari  all'attivazione
del Fondo, tra cui un apposito provvedimento che definisce i  criteri
e le modalita' di accesso ed utilizzazione dello stesso, da approvare
previa  acquisizione  del   parere   della   Commissione   consiliare
competente, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali  si
prescinde dal parere. 
    3.  Al  Fondo  e'  attribuita  una  dotazione  iniziale  di  euro
20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla  Regione  del  Veneto
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 e dal  Comitato
interministeriale di indirizzo e controllo di cui  all'art.  4  della
legge 20 novembre 1984, n. 798  e  ripartiti  con  deliberazione  del
Consiglio regionale n. 10 dell'8 febbraio 2012. 
    4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati  in  euro
20.000.000,00 per l'esercizio 2012,  si  fa  fronte  con  le  risorse
allocate nell'UPB U0113 «Interventi strutturali per  la  salvaguardia
di Venezia e della sua Laguna» del bilancio di previsione 2012.