Art. 45 Modifica dell'art. 39 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12 «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio» 1. L'art. 39 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 39 (Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica). - 1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o piu' immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilita' finanziarie recate dal bilancio regionale. 2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione del comma 1. 3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonche' l'appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all'art. 8.». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0091 «Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica» del bilancio di previsione 2012.