Art. 45 

				 
Modifica dell'art. 39 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12
      «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio» 

 
    1. L'art. 39 della legge regionale dell'8 maggio 2009, n. 12,  e'
cosi' sostituito: 
    «Art. 39 (Concorso della Regione nella  contribuenza  corrisposta
ai  consorzi  di  bonifica).  -  1.  La  Regione  si  sostituisce  ai
proprietari  di  uno  o  piu'  immobili  censiti  al  catasto  urbano
consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o  inferiore  al
limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla
base delle relative disponibilita' finanziarie  recate  dal  bilancio
regionale. 
    2. La  Giunta  regionale  concede  ai  consorzi  di  bonifica  un
finanziamento  annuale  determinato   nella   misura   della   minore
contribuzione consortile conseguente all'applicazione del comma 1. 
    3. I contribuenti di cui al comma  1  mantengono  il  diritto  di
elettorato attivo e passivo nonche'  l'appartenenza  alla  fascia  di
rappresentanza di cui all'art. 8.». 
    2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  quantificati  in
euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con  le  risorse
allocate all'UPB  U0091  «Gestione  e  manutenzione  ordinaria  degli
impianti di bonifica» del bilancio di previsione 2012.