Art. 46 Sostegno di progetti riconducibili ai programmi operativi 1. La Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque partecipati dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione territoriale europea in qualita' di partner o capofila. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione favorisce la piu' ampia diffusione delle informazioni relative alle opportunita' di finanziamento accessibili da destinare agli interventi di seguito specificati: a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai programmi operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei relativi organi di gestione o da questi gia' approvati; b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei progetti di cui alla lettera a); c) realizzazione di attivita' informative sulle opportunita' di finanziamento. 3. Il sostegno e' limitato ai soli progetti di interesse regionale e puo' consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli ai quali concorrano direttamente la Regione, gli enti regionali e i soggetti giuridici partecipati dalla Regione, nonche' i progetti proposti da altri soggetti, purche' rispondenti ai requisiti e alle finalita' stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali. 4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere destinate al finanziamento di attivita' di progettazione di iniziative potenzialmente accessibili a fondi comunitari, che sono inserite in un apposito catalogo di iniziative. 5. La Giunta regionale disciplina le modalita' di utilizzo delle risorse e le relative procedure. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0237 «Finanziamento programmi comunitari 2007-2013» del bilancio di previsione 2012.