Art. 46 

				 
      Sostegno di progetti riconducibili ai programmi operativi 

 
    1. La Regione sostiene la  candidatura  degli  enti  regionali  o
comunque  partecipati  dalla  Regione  medesima,  ai   programmi   di
Cooperazione territoriale europea in qualita' di partner o capofila. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, la  Regione  favorisce  la
piu' ampia diffusione delle informazioni relative  alle  opportunita'
di finanziamento accessibili da destinare agli interventi di  seguito
specificati: 
      a) sostegno agli interventi  o  ai  progetti  riconducibili  ai
programmi operativi (PO) e sottoposti ad  approvazione  dei  relativi
organi di gestione o da questi gia' approvati; 
      b) realizzazione di interventi integrativi degli  interventi  e
dei progetti di cui alla lettera a); 
      c) realizzazione di attivita' informative sulle opportunita' di
finanziamento. 
    3.  Il  sostegno  e'  limitato  ai  soli  progetti  di  interesse
regionale e puo' consistere anche nel cofinanziamento  aggiuntivo  di
tali progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli  ai  quali
concorrano direttamente la Regione, gli enti regionali e  i  soggetti
giuridici partecipati dalla Regione, nonche' i progetti  proposti  da
altri soggetti, purche' rispondenti ai  requisiti  e  alle  finalita'
stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali. 
    4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3  possono,
inoltre,  essere  destinate  al   finanziamento   di   attivita'   di
progettazione  di  iniziative  potenzialmente  accessibili  a   fondi
comunitari, che sono inserite in un apposito catalogo di iniziative. 
    5. La Giunta regionale disciplina le modalita' di utilizzo  delle
risorse e le relative procedure. 
    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con
le  risorse  allocate   nell'UPB   U0237   «Finanziamento   programmi
comunitari 2007-2013» del bilancio di previsione 2012.