Art. 19 

				 
                Autonomia legislativa e regolamentare 

 
    1. Il Consiglio regionale esercita la  potesta'  legislativa  nel
rispetto della Costituzione, dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
europeo e dagli obblighi internazionali. 
    2. Il Consiglio regionale  esercita  la  potesta'  regolamentare,
salvo i casi in cui la legge regionale ne  demandi  l'esercizio  alla
Giunta regionale. 
    3. I comuni, le province e le citta' metropolitane esercitano  la
potesta' regolamentare in ordine alla disciplina  dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle
norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento  delle
funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore  di
autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi. 
    4. La legge regionale,  nei  casi  in  cui  risultino  specifiche
esigenze  unitarie,   puo'   disciplinare   l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e  alle
citta'  metropolitane  per   assicurare   requisiti   essenziali   di
uniformita'.