Art. 19 Autonomia legislativa e regolamentare 1. Il Consiglio regionale esercita la potesta' legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. 2. Il Consiglio regionale esercita la potesta' regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale. 3. I comuni, le province e le citta' metropolitane esercitano la potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi. 4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, puo' disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformita'.