Art. 20 Iniziativa legislativa e regolamentare 1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali. 2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle citta' metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti. 3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni. 4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura. 5. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario e' ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal consiglio.