Art. 20 

				 
               Iniziativa legislativa e regolamentare 

 
    1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad
almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta
regionale, al Consiglio delle autonomie locali. 
    2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli  consigli  provinciali,
ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle  citta'
metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e
ai consigli di comuni  che  singolarmente,  o  unitamente  ad  altri,
raggiungano  complessivamente  una  popolazione   non   inferiore   a
ventimila abitanti. 
    3. I progetti di legge  di  istituzione  di  nuovi  comuni  o  di
modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che  siano  stati
respinti dal Consiglio regionale,  non  possono  essere  ripresentati
prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque  se  di  iniziativa
dei comuni. 
    4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la
fine della legislatura. 
    5. I soggetti legittimati a presentare progetti  di  legge  e  di
regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio  legislativo
del Consiglio regionale; il primo firmatario  e'  ammesso  ai  lavori
della  competente  commissione  consiliare,  secondo   le   modalita'
stabilite dal regolamento. 
    6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare  e
degli enti locali, sui quali non sia stata  presa  alcuna  decisione,
trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti  all'ordine  del
giorno e discussi dal consiglio.