Art. 21 Procedimento legislativo e regolamentare 1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale. 2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalita' previste dal regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore e' scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore. 3. Il consiglio, su iniziativa della commissione competente, puo' deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento e' sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del consiglio. 4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione e' sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonche' per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione e' richiesta una maggioranza qualificata. 5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata. 6. Il regolamento definisce le modalita' con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.