Art. 21 

				 
              Procedimento legislativo e regolamentare 

 
    1. I progetti di legge e  di  regolamento  sono  esaminati  dalle
commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale
articolo per articolo e con votazione finale. 
    2.  Per  ogni  progetto  di  legge,  la  commissione   consiliare
competente  designa  un  relatore  ed  un  correlatore,  secondo   le
modalita' previste dal regolamento. Per i progetti  presentati  dalla
Giunta o da consiglieri della  maggioranza,  il  relatore  e'  scelto
dalla maggioranza stessa e il  correlatore  dalla  minoranza.  Per  i
progetti  presentati  da  consiglieri  di  minoranza  si  applica  il
criterio inverso. Il regolamento disciplina il ruolo  e  le  funzioni
del relatore e del correlatore, assegnando comunque  ad  entrambi  le
medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti  di  legge
presentati da altri soggetti, la  commissione  designa  di  volta  in
volta relatore e correlatore. 
    3. Il consiglio, su iniziativa della commissione competente, puo'
deferire a maggioranza dei suoi componenti alla  commissione  stessa,
salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti  del  consiglio,
l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo  per  articolo,
riservando  al  consiglio  esclusivamente  il  voto  e  la   relativa
dichiarazione sui singoli articoli e la  votazione  finale.  Sino  al
momento della votazione finale da parte della commissione competente,
il progetto di legge o di regolamento e'  sottoposto  alla  procedura
normale di esame e  di  approvazione,  qualora  ne  faccia  richiesta
almeno un quinto dei componenti del consiglio. 
    4. La procedura ordinaria di esame e di  approvazione  e'  sempre
adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale,
di ratifica di intese o accordi con altre regioni, altri Stati o enti
territoriali di altri Stati, nonche' per le leggi e i regolamenti per
la cui approvazione e' richiesta una maggioranza qualificata. 
    5. La copertura finanziaria delle leggi che  comportano  nuove  o
maggiori  spese,  ovvero  minori  entrate,  e'  assicurata   mediante
riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata. 
    6. Il regolamento definisce le modalita' con cui le  proposte  di
legge  prive  di  copertura  finanziaria  possono  essere  dichiarate
improcedibili.