Art. 22 

				 
   Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro 

 
    1. Al fine di garantire il piu' efficace apporto delle  categorie
produttive alla definizione delle politiche che riguardano l'economia
e il lavoro, il consiglio,  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
regolamento, provvede all'informazione  ed  al  coinvolgimento  delle
organizzazioni   maggiormente    rappresentative    nei    principali
procedimenti di elaborazione di tali politiche. 
    2. In particolare, il regolamento stabilisce il termine entro  il
quale  le  organizzazioni  interessate  sono  chiamate  a  presentare
proprie  osservazioni  e  proposte,  che  sono  oggetto  di  esame  e
discussione  nel  corso  dei  procedimenti  preparatori  di  leggi  e
regolamenti.