Art. 22 Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro 1. Al fine di garantire il piu' efficace apporto delle categorie produttive alla definizione delle politiche che riguardano l'economia e il lavoro, il consiglio, secondo le modalita' disciplinate dal regolamento, provvede all'informazione ed al coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei principali procedimenti di elaborazione di tali politiche. 2. In particolare, il regolamento stabilisce il termine entro il quale le organizzazioni interessate sono chiamate a presentare proprie osservazioni e proposte, che sono oggetto di esame e discussione nel corso dei procedimenti preparatori di leggi e regolamenti.