Art. 24 

				 
       Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti 

 
    1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente  della  Giunta
regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il  consiglio
a maggioranza assoluta dei propri componenti ne  dichiara  l'urgenza,
la legge e' promulgata nel termine da essa  stabilito.  La  legge  e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro i  successivi
dieci  giorni  ed  entra  in  vigore  quindici  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi. 
    2. I regolamenti regionali  sono  emanati  dal  Presidente  della
Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro  approvazione;  se  il
consiglio a maggioranza assoluta dei propri  componenti  ne  dichiara
l'urgenza, il regolamento e' emanato nel termine da esso stabilito. I
regolamenti sono pubblicati nel Bollettino  ufficiale  della  Regione
entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici  giorni
dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi  prevedano
termini diversi.