Art. 24 Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti 1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine da essa stabilito. La legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi. 2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento e' emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.