Art. 12 Classificazione delle sedi segretarili delle comunita' istituite in provincia di Trento 1. Le comunita' previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, e' determinata secondo quanto stabilito nella tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 1993. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunita' la contrattazione collettiva tiene conto delle funzioni trasferite e della loro complessita'. 2. Le comunita' possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunita'. Nel caso di convenzione, la classe segretarile e' determinata sulla base della popolazione della comunita' e la qualifica e' collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede e' convenzionata con quella delle comunita' di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi. 3. Le convenzioni gia' stipulate tra le comunita' e i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa qualora il segretario non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 4. Per l'accesso alle sedi segretarili delle comunita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretarili comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretarili delle comunita' di cui al comma 1 e' equiparato a quello presso le sedi segretarili comunali di classe corrispondente.