Art. 12 
 
               Classificazione delle sedi segretarili 
          delle comunita' istituite in provincia di Trento 
 
    1. Le comunita' previste dalla legge  provinciale  di  Trento  16
giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe
di appartenenza, ai  soli  fini  giuridici,  e'  determinata  secondo
quanto stabilito nella tabella A allegata alla legge regionale  n.  4
del  1993.  Nella  determinazione  del  trattamento   economico   dei
segretari delle comunita' la contrattazione  collettiva  tiene  conto
delle funzioni trasferite e della loro complessita'. 
    2.  Le  comunita'  possono  stipulare  una  convenzione  per   la
copertura della propria sede segretarile con un  comune  appartenente
al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia
in possesso dei requisiti previsti  dalla  legge  per  accedere  alla
classe segretarile della  comunita'.  Nel  caso  di  convenzione,  la
classe segretarile e' determinata sulla base della popolazione  della
comunita' e la qualifica e' collegata alla durata  della  convenzione
stessa. Ai segretari comunali la cui sede e' convenzionata con quella
delle comunita' di cui al comma 1  spetta  il  trattamento  economico
aggiuntivo determinato dai contratti collettivi. 
    3. Le convenzioni gia' stipulate tra le comunita' e i comuni alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge  cessano  di  avere
efficacia decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge  stessa
qualora il segretario non sia in possesso dei requisiti previsti  dal
comma 2. 
    4. Per l'accesso alle sedi segretarili delle comunita' di cui  al
comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi
per  le  sedi  segretarili  comunali  di  classe  corrispondente.  Il
servizio prestato presso le sedi segretarili delle comunita'  di  cui
al comma 1 e' equiparato a quello presso le sedi segretarili comunali
di classe corrispondente.