Art. 13 
 
                   Indizione del bando di concorso 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 4 del 1993 e'
sostituito dal seguente: 
      «1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della
sede segretarile nove mesi prima che si verifichi  la  vacanza  della
sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro
il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono  a
concluderle entro il termine perentorio di un anno.».