Art. 13 Indizione del bando di concorso 1. Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 4 del 1993 e' sostituito dal seguente: «1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.».