Art. 14 
 
                    Nomina a segretario generale 
                          di seconda classe 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 4 del 1993  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
      «1. La nomina  a  segretario  generale  di  seconda  classe  e'
disposta dal consiglio comunale in base al risultato di  un  concorso
comunale  per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
segretari comunali in servizio di ruolo presso  sedi  segretarili  di
seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi
segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo
di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio  di  ruolo
presso sedi segretarili di quarta classe con  almeno  sette  anni  di
servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali
in servizio di ruolo presso sedi di prima e  di  seconda  classe  con
almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio  di  ruolo
nella qualifica, nonche'  i  capi  di  ripartizione  o  di  strutture
equiparate in servizio di ruolo in  comuni  di  prima  e  di  seconda
classe della  regione  che  abbiano  svolto  l'incarico  direttivo  o
dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente  sei  anni  e  che
siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 47.
Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati
ne' da provvedimenti disciplinari ne' da note di demerito.».