Art. 14 Nomina a segretario generale di seconda classe 1. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. La nomina a segretario generale di seconda classe e' disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonche' i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati ne' da provvedimenti disciplinari ne' da note di demerito.».