Art. 16 Graduatoria degli incarichi di reggenza e supplenza 1. I commi 1 e 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 4 del 1993 sono sostituiti dai seguenti: «1. Quando, provvedendovi a termini dell'art. 60, possa essere compromessa la regolarita' del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'art. 47, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale. 2. La graduatoria e' formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri: a) votazione di laurea; b) votazione risultante dal certificato di idoneita', di cui all'art. 47, comma 7; c) altri titoli di studio; d) titoli di servizio.».