Art. 16 
 
                     Graduatoria degli incarichi 
                       di reggenza e supplenza 
 
    1. I commi 1 e 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 4 del 1993
sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Quando, provvedendovi a termini dell'art. 60, possa  essere
compromessa la regolarita' del servizio segretarile, gli incarichi di
reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti  dal
presidente della giunta  provinciale  territorialmente  competente  a
coloro  che  siano  in  possesso  del  certificato  di   abilitazione
all'esercizio delle funzioni di segretario comunale,  rilasciato  dai
competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento  e  di
Bolzano a norma di quanto disposto dall'art. 47, secondo l'ordine  di
apposita graduatoria provinciale. 
    2. La graduatoria e' formata ogni anno  da  apposita  commissione
sulla base dei seguenti criteri: 
      a) votazione di laurea; 
      b) votazione risultante dal certificato di  idoneita',  di  cui
all'art. 47, comma 7; 
      c) altri titoli di studio; 
      d) titoli di servizio.».