Art. 17 Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili 1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalita' di supplenza previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 4 del 1993, puo' stipulare una convenzione temporanea, limitatamente al periodo di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni previste dall'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni.