Art. 17 
 
                       Convenzioni temporanee 
               per la supplenza delle sedi segretarili 
 
    1.  In  caso  di  assenza  temporanea  del  titolare  della  sede
segretarile, il comune in alternativa  alle  modalita'  di  supplenza
previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 4 del  1993,
puo' stipulare una convenzione temporanea, limitatamente  al  periodo
di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni
previste dall'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1993 e
successive modificazioni.