Art. 18 
 
              Certificati anagrafici in forma digitale. 
               Soppressione dei diritti di segreteria 
 
    1. I comuni che rilasciano  i  certificati  anagrafici  in  forma
digitale possono, limitatamente  a  tali  certificati,  sopprimere  i
diritti di segreteria previsti dall'art.  40  della  legge  8  giugno
1962, n. 604 anche per la quota  del  10  per  cento  destinata  alla
rispettiva Provincia  autonoma  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale 26 aprile 2010, n. 1.