Art. 18 Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria 1. I comuni che rilasciano i certificati anagrafici in forma digitale possono, limitatamente a tali certificati, sopprimere i diritti di segreteria previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva Provincia autonoma ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1.