Art. 6 
 
     Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
    1. Per il conseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  e
della salvaguardia degli equilibri di bilancio e  per  assicurare  le
misure  di  riduzione  e  razionalizzazione  della   spesa   previste
dall'articolo 14 - comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
nelle more della definizione dei rapporti  finanziari  con  lo  Stato
negli ambiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
federalismo fiscale, gli interventi indicati dal  presente  articolo,
sono rideterminati secondo  le  modalita'  riportate  nei  successivi
commi. 
    2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo  1,  comma
1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 e successive  modifiche
ed  integrazioni  sono  determinati,   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario 2012, in 284 migliaia di euro annui. 
    3. Nelle  more  della  definizione  del  riordino  della  materia
inerente la spesa per la  gestione  degli  impianti  di  dissalamento
delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre  2012,  ed  al
fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione  dei  servizi
in favore della collettivita' nonche' il  pagamento  di  obbligazioni
pregresse e' autorizzata: 
      a) per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge regionale
15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro  annui,
per il biennio 2012/2013; 
      b) (lettera omessa in quanto impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); 
      c) (lettera omessa in quanto impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)'. 
    Per la gestione degli impianti di cui al presente comma e'  fatto
divieto di procedere ad eventuali proroghe dei contratti in essere ed
il pagamento delle situazioni debitorie pregresse e' subordinato alla
verifica  dei  presupposti  giuridici  da  parte   dei   responsabili
amministrativi del Dipartimento. 
    4. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo  18  della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24  e  successive  modifiche  ed
integrazioni sono determinati, per l'esercizio finanziario  2012,  in
1.088 migliaia di euro annui. 
    5. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo  71  della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17  e  successive  modifiche  ed
integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012, nella  misura  massima  di  307.838  migliaia  di  euro  annui.
L'erogazione della spesa viene  effettuata  previo  monitoraggio,  da
parte del competente Dipartimento  e  comunicazione  alla  competente
Ragioneria centrale, al fine della individuazione  delle  risorse  da
destinare ai singoli interventi previsti dalla legislazione vigente e
pervenire ad un graduale contenimento della spesa. 
    6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    9. I rinnovi contrattuali del  personale  dirigenziale,  a  tempo
indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli
enti che  ne  applicano  i  contratti  non  possono,  in  ogni  caso,
determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento,  per  il
biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il  biennio  2008/2009.  I
rinnovi contrattuali per  il  biennio  2008/2009  del  personale  del
comparto  non  dirigenziale,  a  tempo  indeterminato  ed   a   tempo
determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano  i
contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti  retributivi
superiori al 2 per cento. La  corresponsione  delle  somme  dovute  a
titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi  di  cui
ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia
di euro, e' effettuata in quattro rate annuali a decorrere  dall'anno
successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva
e' dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. 
    10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    11. Le spese correnti previste nel bilancio di  previsione  della
Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014,
non ricomprese nei precedenti commi, relative  a  consumi  intermedi,
trasferimenti correnti nonche' ad altre spese  correnti,  individuate
nell'Allegato  1,  ad  esclusione  di  quelle  relative  al   settore
sanitario e in favore  delle  Autonomie  locali,  sono  ridotte,  per
ciascuno degli anni 2012-2014 del 20 per cento, fatta eccezione delle
seguenti tipologie di spesa per le quali si applicano le  percentuali
di riduzione di seguito indicate: 
      a) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di
riduzione del 10 per cento: 
        1) spese per  la  manutenzione  di  vivai,  aree  attrezzate,
sentieri, impianti e boschi  demaniali  (U.P.B.  10.5.1.1.2  capitolo
155309, U.P.B. 10.5.1.3.2 capitoli 156604  156608  -  156609,  U.P.B.
10.5.1.3.99 capitoli  155311  155313  e  U.P.B.  12.4.1.3.2  capitolo
150514); 
        2)  spese  connesse  ad  interventi   di   valorizzazione   e
dismissione del patrimonio regionale; 
      b) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di
riduzione del 5 per cento: 
        1) spese  di  funzionamento  delle  soprintendenze  dei  beni
culturali; 
        2) spese per la gestione degli enti  parco  e  delle  riserve
naturali; 
        3) contributi a strutture, organismi, soggetti ed imprese che
gestiscono attivita' teatrali minori (U.P.B.  13.2.1.3.5  -  capitoli
378110 - 378111 - 378112 - 378113 378114 - 378115 - 378116 - 378117); 
        4) spese per  il  servizio  di  manutenzione  delle  reti  di
monitoraggio meteo-idropluviometrico; 
        5) contributo agli istituti per ciechi "Opere riunite  Florio
e Salamone" di Palermo e "T. Ardizzone Gioeni" di Catania; 
        6) contributi a favore delle istituzioni scolastiche per  far
fronte alla ordinaria manutenzione degli  edifici  destinati  ad  uso
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
        7) contributi alle istituzioni scolastiche primarie (quarte e
quinte   classi)   e   secondarie   di   primo   grado,   finalizzati
all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei  valori
della legalita', dell'etica pubblica e dell'educazione civica; 
        8) indennita' chilometrica a favore dei cittadini affetti  da
forme gravi di talassemia; 
        9) capitolo 147315 finanziamenti al Consorzio per la  ricerca
sulla filiera lattiero-casearia; 
      c) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di
riduzione del 2,5 per cento: 
        1) spese per i servizi di custodia, conservazione e fruizione
dei beni culturali, per servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge regionale n. 26/1995, spese per  la  convenzione
con la societa' Biosphera S.p.A. e spese per la  convenzione  con  la
Multiservizi S.p.A.; 
        2) contributi all'I.R.S.A.P.; 
        3) contributo ad integrazione dei  bilanci  dei  consorzi  di
bonifica; 
        4) spese per fitto o leasing di  locali,  oneri  accessori  e
condominiali per immobili di proprieta' privata e regionale. 
    12. Le riduzioni previste dal comma 11 non si  applicano  per  le
seguenti tipologie di interventi: spese per gli Organi Istituzionali,
spese per il funzionamento del- l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (A.R.P.A),  spese  aventi  natura  obbligatoria,  spese
riservate e per la sicurezza del Presidente della Regione, spese  per
il sostegno alla lotta contro  la  mafia  (U.P.B  6.2.1.5.3  capitoli
183717 - 183718 - 183721 - 183723 - 183724 -  183726  184103),  spese
per  il  contingente  dell'Arma  dei  Carabinieri,  canone  annuo  da
corrispondere  al  registro  italiano  dighe,  indennita'  di  mensa,
trasferimenti  ad  enti,  consorzi,  universita'  ed   istituti   per
emolumenti al personale (capitoli 105702 - 373343 - 243307 - 147320 -
443305 - 147322 213304 - 213305 - 321306 - 147701),  Fondo  regionale
per l'occupazione dei  disabili,  RESAIS,  vigilanza  siti  minerali,
oneri assicurativi, spese per il personale  statale  a  carico  della
Regione, spese  per  gli  UREGA,  spese  per  arretrati  contrattuali
forestali  (capitoli  155318  -  150536),  spese  per  interventi  di
protezione civile (capitolo 116523), spese per quote partecipazione a
SVIMEZ e CINSEDO, spese per interventi nel sociale (capitoli 183754 -
413702), spese per il funzionamento amministrativo e didattico  delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed istituti ed accademie di
belle arti e  conservatori  di  musica  statali,  collegamento  isole
minori, limiti di impegno. 
    13. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 34,  comma  9
Tabella 'L' della legge regionale 6  febbraio  2008,  n.  1,  per  le
finalita' dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982,  n.
134, (U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 213309), per il  quale  alla  data
del 31 dicembre 2011 non risultano assunte obbligazioni, e' revocato. 
    14. Ai  fini  di  un  efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti di  finanza  pubblica,  qualora  si  accerti  un  rilevante
scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari
o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle  entrate  relative
ai fondi regionali e l'andamento tendenziale  delle  stesse,  per  il
triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni  previste
dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 
    15.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    16. In attuazione delle disposizioni contenute  nel  comma  15  e
fino a quando non si realizzeranno le  entrate  di  cui  al  predetto
comma  15,  le  autorizzazioni  di  spesa,  relative  alle   seguenti
tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati: 
      a) fondo di  cui  all'articolo  71  della  legge  regionale  n.
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di
euro; 
      b) spese individuate dal precedente comma 10, per le  quali  e'
disposto uno specifico accantonamento per  un  ammontare  complessivo
pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per  cento  degli
interventi per i quali e' stata disposta  la  riduzione  del  20  per
cento, ed  un  ulteriore  accantonamento  di  importo  pari  a  6.260
migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di  riduzione
gia' apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c); 
      c) collegamenti  marittimi  con  le  isole  minori  per  18.918
migliaia di euro; 
      d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro; 
      e) parte terza trimestralita' 2012 Fondo Autonomie  Locali  per
75.000 migliaia di euro; 
      f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge  regionale
12 maggio 2010, n.  11  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e
dall'articolo 7 della legge regionale  11  maggio  2011,  n.  8,  per
12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari  percentuale  su  tutti
gli importi. In relazione  alle  decurtazioni  operate,  per  effetto
degli  accantonamenti  di  cui  al  comma  14,  la  prima  quota  dei
contributi concessi in favore dei medesimi  enti,  subordinata,  come
previsto dall'articolo 128, comma 4, lettera a),  alla  presentazione
di un piano  analitico  del  programma  da  realizzare  nell'anno  di
richiesta del contributo,  e'  corrisposta,  per  l'anno  finanziario
2012, in misura  pari  all'80  per  cento  della  somma  iscritta  in
bilancio per il medesimo esercizio; 
      g) spesa per la gestione degli impianti di  dissalamento  delle
acque marine per le finalita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge
regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro. 
    17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo  2004,  n.  3  e'
soppresso. 
    18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    19. Gli  istituti,  le  aziende,  le  agenzie,  i  consorzi,  gli
organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli
enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti
provvedono,  in  relazione  ai  minori  trasferimenti  regionali,  ad
elaborare, entro 45 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  un  dettagliato  piano  di   riordino,   asseverato
dall'organo di controllo interno, finalizzato al  contenimento  della
spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio. 
    La mancata predisposizione del piano, da  trasmettere  all'organo
tutorio  e  alla  ragioneria  generale  della  Regione,  comporta  la
decadenza degli organi di amministrazione e di controllo interno ed i
relativi  atti   sono   nulli   di   diritto   con   la   conseguente
responsabilita' personale intestata in capo ai soggetti interessati. 
    20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni
immobili  di  proprieta'  della  Regione  e  degli  enti  vigilati  e
finanziati dalla stessa, al  comma  1  dell'articolo  9  della  legge
regionale  28  dicembre  2004,  n.  17  e  successive  modifiche   ed
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse. 
    21. Le voci  dei  canoni  di  cui  all'articolo  19  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, ad  esclusione  dei  canoni
irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono
incrementate fino  alla  misura  massima  del  50  per  cento.  Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
il Presidente  della  Regione  emana,  su  proposta  degli  assessori
competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto  con
l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di  Giunta,  un
decreto  con  il  quale   viene   effettuata   una   ricognizione   e
rideterminazione dei canoni di cui al presente comma. 
    22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    23. I canoni per concessioni e  locazioni  di  beni  demaniali  e
patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non  possono  essere
inferiori a euro 5.000,00 per anno. 
    24. Ai fini  dell'attivazione  del  procedimento  di  valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) riguardante i piani e i  programmi  di
cui all'art. 6 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modifiche ed integrazioni, il proponente privato versa  in
entrata al bilancio regionale un contributo calcolato come segue: 
      a) per i piani e programmi per i quali e' richiesta la verifica
di assoggettabilita'  alla  V.A.S.  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed  integrazioni
il contributo per la istruttoria e' fissato in misura  pari  ad  euro
1.000; 
      b) per i piani e programmi per i quali e' richiesta la verifica
di assoggettabilita'  alla  V.A.S.  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed  integrazioni
e il contributo per l'istruttoria e' fissato in misura pari  ad  euro
2.000,00 per le proposte ricadenti nei comuni con popolazione sino  a
10.000 abitanti rilevata al 31 dicembre dell'anno trascorso, pari  ad
euro 3.000,00 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000  ed  i
30.000 abitanti, e pari ad euro 6.000,00 nei comuni  con  popolazione
superiore a 30.000 abitanti. 
    25. I contributi stabiliti dal precedente  comma  sono  inclusivi
delle attivita' istruttorie relative alla valutazione di incidenza di
cui al D.P.R. n. 357/97 per i piani e  programmi  che  interferiscono
con le aree di rete Natura 2000. 
    Le somme relative  alla  tariffa  sono  versate  in  entrata  del
bilancio regionale. 
    26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    29.  Per  le  aree  contemporaneamente  appartenenti  al  demanio
marittimo ed a quello  trazzerale  di  pertinenza  regionale  trovano
applicazione le norme relative al demanio marittimo. 
    30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge il Presidente della Regione emana, su  proposta  degli
Assessori competenti per i rispettivi  rami  di  amministrazione,  di
concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di
Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una  ricognizione  e
rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso  ai  servizi  resi
dalle amministrazioni  regionali.  Gli  importi  delle  tariffe  sono
determinati per un importo superiore del  30  per  cento  rispetto  a
quelli vigenti al 31 dicembre 2011. 
    32.  Il  commissario  liquidatore  dell'Ente  siciliano  per   la
promozione industriale (ESPI)  provvede  a  versare  in  entrata  del
bilancio della Regione siciliana - capitolo 4501 - capo 10 - a titolo
di acconto sul  risultato  della  liquidazione  la  somma  di  15.000
migliaia di euro. 
    33. Il commissario liquidatore  nominato  ai  sensi  della  legge
regionale  20  gennaio  1999,  n.  5  e   successive   modifiche   ed
integrazioni  deve  presentare  i  bilanci  finali  di   liquidazione
dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e  dell'Ente
minerario siciliano (EMS) entro  il  31  dicembre  2012.  I  beni  di
proprieta' degli enti suddetti rimasti invenduti, sono  acquisiti  al
patrimonio della Regione  con  l'entrata  in  vigore  della  presente
legge. Il commissario liquidatore provvede alla consegna alla Regione
dei  beni  di  cui  al  presente  comma  ed  i  verbali  di  consegna
costituiscono titolo per la trascrizione e  la  voltura  catastale  a
favore della Regione dei beni trasferiti. 
    34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).