Art. 6 Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa previste dall'articolo 14 - comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more della definizione dei rapporti finanziari con lo Stato negli ambiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale, gli interventi indicati dal presente articolo, sono rideterminati secondo le modalita' riportate nei successivi commi. 2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, in 284 migliaia di euro annui. 3. Nelle more della definizione del riordino della materia inerente la spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, ed al fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione dei servizi in favore della collettivita' nonche' il pagamento di obbligazioni pregresse e' autorizzata: a) per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui, per il biennio 2012/2013; b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)'. Per la gestione degli impianti di cui al presente comma e' fatto divieto di procedere ad eventuali proroghe dei contratti in essere ed il pagamento delle situazioni debitorie pregresse e' subordinato alla verifica dei presupposti giuridici da parte dei responsabili amministrativi del Dipartimento. 4. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, per l'esercizio finanziario 2012, in 1.088 migliaia di euro annui. 5. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nella misura massima di 307.838 migliaia di euro annui. L'erogazione della spesa viene effettuata previo monitoraggio, da parte del competente Dipartimento e comunicazione alla competente Ragioneria centrale, al fine della individuazione delle risorse da destinare ai singoli interventi previsti dalla legislazione vigente e pervenire ad un graduale contenimento della spesa. 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 9. I rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, e' effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva e' dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 11. Le spese correnti previste nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, non ricomprese nei precedenti commi, relative a consumi intermedi, trasferimenti correnti nonche' ad altre spese correnti, individuate nell'Allegato 1, ad esclusione di quelle relative al settore sanitario e in favore delle Autonomie locali, sono ridotte, per ciascuno degli anni 2012-2014 del 20 per cento, fatta eccezione delle seguenti tipologie di spesa per le quali si applicano le percentuali di riduzione di seguito indicate: a) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 10 per cento: 1) spese per la manutenzione di vivai, aree attrezzate, sentieri, impianti e boschi demaniali (U.P.B. 10.5.1.1.2 capitolo 155309, U.P.B. 10.5.1.3.2 capitoli 156604 156608 - 156609, U.P.B. 10.5.1.3.99 capitoli 155311 155313 e U.P.B. 12.4.1.3.2 capitolo 150514); 2) spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale; b) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 5 per cento: 1) spese di funzionamento delle soprintendenze dei beni culturali; 2) spese per la gestione degli enti parco e delle riserve naturali; 3) contributi a strutture, organismi, soggetti ed imprese che gestiscono attivita' teatrali minori (U.P.B. 13.2.1.3.5 - capitoli 378110 - 378111 - 378112 - 378113 378114 - 378115 - 378116 - 378117); 4) spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico; 5) contributo agli istituti per ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo e "T. Ardizzone Gioeni" di Catania; 6) contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte alla ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 7) contributi alle istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado, finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalita', dell'etica pubblica e dell'educazione civica; 8) indennita' chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia; 9) capitolo 147315 finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia; c) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 2,5 per cento: 1) spese per i servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, per servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/1995, spese per la convenzione con la societa' Biosphera S.p.A. e spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.; 2) contributi all'I.R.S.A.P.; 3) contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica; 4) spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprieta' privata e regionale. 12. Le riduzioni previste dal comma 11 non si applicano per le seguenti tipologie di interventi: spese per gli Organi Istituzionali, spese per il funzionamento del- l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A), spese aventi natura obbligatoria, spese riservate e per la sicurezza del Presidente della Regione, spese per il sostegno alla lotta contro la mafia (U.P.B 6.2.1.5.3 capitoli 183717 - 183718 - 183721 - 183723 - 183724 - 183726 184103), spese per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, canone annuo da corrispondere al registro italiano dighe, indennita' di mensa, trasferimenti ad enti, consorzi, universita' ed istituti per emolumenti al personale (capitoli 105702 - 373343 - 243307 - 147320 - 443305 - 147322 213304 - 213305 - 321306 - 147701), Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, RESAIS, vigilanza siti minerali, oneri assicurativi, spese per il personale statale a carico della Regione, spese per gli UREGA, spese per arretrati contrattuali forestali (capitoli 155318 - 150536), spese per interventi di protezione civile (capitolo 116523), spese per quote partecipazione a SVIMEZ e CINSEDO, spese per interventi nel sociale (capitoli 183754 - 413702), spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed istituti ed accademie di belle arti e conservatori di musica statali, collegamento isole minori, limiti di impegno. 13. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 34, comma 9 Tabella 'L' della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalita' dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, (U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 213309), per il quale alla data del 31 dicembre 2011 non risultano assunte obbligazioni, e' revocato. 14. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle entrate relative ai fondi regionali e l'andamento tendenziale delle stesse, per il triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 15.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 16. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15, le autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati: a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro; b) spese individuate dal precedente comma 10, per le quali e' disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali e' stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione gia' apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c); c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro; d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro; e) parte terza trimestralita' 2012 Fondo Autonomie Locali per 75.000 migliaia di euro; f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi. In relazione alle decurtazioni operate, per effetto degli accantonamenti di cui al comma 14, la prima quota dei contributi concessi in favore dei medesimi enti, subordinata, come previsto dall'articolo 128, comma 4, lettera a), alla presentazione di un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo, e' corrisposta, per l'anno finanziario 2012, in misura pari all'80 per cento della somma iscritta in bilancio per il medesimo esercizio; g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro. 17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 e' soppresso. 18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 19. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti provvedono, in relazione ai minori trasferimenti regionali, ad elaborare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un dettagliato piano di riordino, asseverato dall'organo di controllo interno, finalizzato al contenimento della spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio. La mancata predisposizione del piano, da trasmettere all'organo tutorio e alla ragioneria generale della Regione, comporta la decadenza degli organi di amministrazione e di controllo interno ed i relativi atti sono nulli di diritto con la conseguente responsabilita' personale intestata in capo ai soggetti interessati. 20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprieta' della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse. 21. Le voci dei canoni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei canoni irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono incrementate fino alla misura massima del 50 per cento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione dei canoni di cui al presente comma. 22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 23. I canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 5.000,00 per anno. 24. Ai fini dell'attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguardante i piani e i programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il proponente privato versa in entrata al bilancio regionale un contributo calcolato come segue: a) per i piani e programmi per i quali e' richiesta la verifica di assoggettabilita' alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni il contributo per la istruttoria e' fissato in misura pari ad euro 1.000; b) per i piani e programmi per i quali e' richiesta la verifica di assoggettabilita' alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e il contributo per l'istruttoria e' fissato in misura pari ad euro 2.000,00 per le proposte ricadenti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti rilevata al 31 dicembre dell'anno trascorso, pari ad euro 3.000,00 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, e pari ad euro 6.000,00 nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 25. I contributi stabiliti dal precedente comma sono inclusivi delle attivita' istruttorie relative alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 per i piani e programmi che interferiscono con le aree di rete Natura 2000. Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale. 26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 29. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello trazzerale di pertinenza regionale trovano applicazione le norme relative al demanio marittimo. 30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli Assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali. Gli importi delle tariffe sono determinati per un importo superiore del 30 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011. 32. Il commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) provvede a versare in entrata del bilancio della Regione siciliana - capitolo 4501 - capo 10 - a titolo di acconto sul risultato della liquidazione la somma di 15.000 migliaia di euro. 33. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni deve presentare i bilanci finali di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) entro il 31 dicembre 2012. I beni di proprieta' degli enti suddetti rimasti invenduti, sono acquisiti al patrimonio della Regione con l'entrata in vigore della presente legge. Il commissario liquidatore provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al presente comma ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. 34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).