Art. 7 Quinto d'obbligo 1. In considerazione degli obblighi di riduzione della spesa, scaturenti dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del consequenziale obbligo del concorso a tali obiettivi da parte dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, per il triennio 2012-2014, gli oneri per l'esecuzione dei contratti di servizio relativi ai collegamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ridotti nella misura massima prevista dall'articolo 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, introdotto nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, assumendo a base di riduzione della stessa gli importi dovuti in forza dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e del loro adeguamento, prescritto ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei crediti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al presente articolo opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 e' definito, dal Dipartimento regionale infrastrutture, mobilita' e trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2012. 2. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 1 e' fissata in misura percentuale pari alla meta' della misura massima prevista dal richiamato articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.