Art. 7 
 
                          Quinto d'obbligo 
 
    1. In considerazione degli obblighi  di  riduzione  della  spesa,
scaturenti dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  e
del consequenziale obbligo del concorso a tali obiettivi da parte dei
singoli  rami  dell'Amministrazione  regionale,   per   il   triennio
2012-2014, gli oneri  per  l'esecuzione  dei  contratti  di  servizio
relativi ai collegamenti di cui all'art. 1 della  legge  regionale  9
agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di
quelli di cui al comma 6 dell'articolo 27 della  legge  regionale  22
dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni,  possono
essere ridotti nella misura massima prevista dall'articolo 311, comma
2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, introdotto  nella  Regione  con
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, assumendo a base di  riduzione
della stessa gli importi dovuti in forza dei contratti in corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e   del   loro
adeguamento, prescritto ai sensi  dell'articolo  44  della  legge  n.
724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con  esclusione  dei
crediti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.
La riduzione di cui al presente articolo opera per i contratti il cui
periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Il piano di  cui  all'articolo  1  della
legge regionale n. 12/2002 e' definito,  dal  Dipartimento  regionale
infrastrutture, mobilita' e trasporti entro il termine perentorio del
30 settembre 2012. 
    2. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 1 e'  fissata  in
misura percentuale pari alla meta' della misura massima prevista  dal
richiamato articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.