Art. 11 
 
         Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione 
 
    1. Nel quadro delle competenze allo stesso demandate, l'Organismo
indipendente di valutazione esercita le seguenti funzioni: 
    a) cura i rapporti con la commissione  di  cui  all'art.  13  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  richiedendo  pareri,
garantendo  una  corretta  applicazione  delle  linee  guida,   delle
metodologie e degli strumenti dalla stessa predisposti  e  definisce,
nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'art.  13  del  citato
decreto  legislativo,  la   stipula   di   relativi   protocolli   di
collaborazione; 
    b) rende parere obbligatorio sul Piano della performance; 
    c)  propone  all'organo  di  indirizzo  politico  la  valutazione
annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione
e/o equiparate, nonche' l'attribuzione agli stessi  delle  indennita'
di risultato e/o delle premialita'; 
    d) valida la Relazione sulla performance di cui al superiore art.
5 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione  sul  sito
istituzionale della Regione; tale validazione costituisce presupposto
necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialita'; 
    e)  garantisce  la  congruita'  dei  processi  di  misurazione  e
valutazione  delle   performance,   nonche'   dell'erogazione   delle
premialita' secondo quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  dai
contratti integrativi, dai regolamenti  interni  dell'amministrazione
nel rispetto del principio  di  valorizzazione  del  merito  e  della
professionalita'; 
    f)  verifica  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  della
valutazione, accertando la trasparenza e l'integrita'  dei  controlli
interni; 
    g)  comunica  tempestivamente  le   criticita'   riscontrate   ai
competenti organi di  governo  ed  ai  vertici  dell'amministrazione,
nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
    h) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le  imprese,
le  relative  organizzazioni   rappresentative,   le   organizzazioni
sindacali  e   le   associazioni   professionali,   le   associazioni
rappresentative delle amministrazioni pubbliche e  gli  organismi  di
controllo interni ed esterni all'amministrazione. 
    2.   Nell'esercizio   delle    proprie    funzioni    l'Organismo
indipendente: 
    a) si avvale dei sistemi informativi utilizzati per il  controllo
di gestione e delle strutture deputate al controllo stesso, ed accede
a  tutte  le  banche  dati  dell'Amministrazione  regionale  al  fine
dell'espletamento delle funzioni e del perseguimento degli  obiettivi
di cui al presente regolamento; 
    b) puo' richiedere  a  tutte  le  strutture  dell'amministrazione
regionale, nel rispetto dei principi  di  economia  delle  procedure,
documentazioni e informazioni utili allo  svolgimento  delle  proprie
attivita', ivi inclusi  analisi,  studi  e  documenti  relativi  alla
realizzazione di progetti tecnologici ed organizzativi. 
    3. L'Organismo indipendente si dota  di  un  proprio  regolamento
interno per la disciplina del proprio funzionamento.