Art. 11 Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione 1. Nel quadro delle competenze allo stesso demandate, l'Organismo indipendente di valutazione esercita le seguenti funzioni: a) cura i rapporti con la commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, richiedendo pareri, garantendo una corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti dalla stessa predisposti e definisce, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 13 del citato decreto legislativo, la stipula di relativi protocolli di collaborazione; b) rende parere obbligatorio sul Piano della performance; c) propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e/o equiparate, nonche' l'attribuzione agli stessi delle indennita' di risultato e/o delle premialita'; d) valida la Relazione sulla performance di cui al superiore art. 5 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione; tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialita'; e) garantisce la congruita' dei processi di misurazione e valutazione delle performance, nonche' dell'erogazione delle premialita' secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; f) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrita' dei controlli interni; g) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; h) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'amministrazione. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo indipendente: a) si avvale dei sistemi informativi utilizzati per il controllo di gestione e delle strutture deputate al controllo stesso, ed accede a tutte le banche dati dell'Amministrazione regionale al fine dell'espletamento delle funzioni e del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento; b) puo' richiedere a tutte le strutture dell'amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di economia delle procedure, documentazioni e informazioni utili allo svolgimento delle proprie attivita', ivi inclusi analisi, studi e documenti relativi alla realizzazione di progetti tecnologici ed organizzativi. 3. L'Organismo indipendente si dota di un proprio regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.