Art. 12 Attivita' di valutazione annuale dell'Organismo indipendente di valutazione 1. L'Organismo indipendente di valutazione definisce ed approva, a maggioranza dei suoi componenti, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice di cui alla lettera c) del precedente art. 11 proponendola, successivamente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente per il ramo di amministrazione di appartenenza del dirigente valutato. 2. In ipotesi di valutazione, anche parzialmente, negativa, l'Organismo deve garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del dirigente valutato. A tal fine assegna al dirigente medesimo dieci giorni per la presentazione di osservazioni o di documentazione integrativa. Trascorso il suddetto termine l'organismo, esaminate le osservazioni o l'eventuale documentazione integrativa prodotta e sentito il dirigente valutato, assume la decisione definitiva che viene immediatamente trasmessa all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente. 3. L'organo di indirizzo politico-amministrativo, qualora non condivida la proposta di valutazione fornita dall'Organismo indipendente di valutazione, entro quindici giorni puo' restituirla allo stesso formulando osservazioni e chiedendo un ulteriore approfondimento istruttorio. Entro i successivi venti giorni l'Organismo indipendente assume la propria proposta di valutazione modificando la precedente valutazione o confermandola, motivando adeguatamente in entrambi i casi la decisione assunta.