Art. 12 
 
    Attivita' di valutazione annuale dell'Organismo indipendente 
                           di valutazione 
 
    1. L'Organismo indipendente di valutazione definisce ed  approva,
a  maggioranza  dei  suoi  componenti,  la  valutazione  annuale  dei
dirigenti di vertice di cui alla lettera c) del  precedente  art.  11
proponendola,    successivamente,     all'organo     di     indirizzo
politico-amministrativo competente per il ramo di amministrazione  di
appartenenza del dirigente valutato. 
    2. In  ipotesi  di  valutazione,  anche  parzialmente,  negativa,
l'Organismo deve garantire l'instaurazione  del  contraddittorio  nei
confronti del dirigente valutato. A tal  fine  assegna  al  dirigente
medesimo dieci giorni per  la  presentazione  di  osservazioni  o  di
documentazione   integrativa.   Trascorso   il    suddetto    termine
l'organismo, esaminate le osservazioni o  l'eventuale  documentazione
integrativa prodotta e  sentito  il  dirigente  valutato,  assume  la
decisione definitiva che viene immediatamente trasmessa all'organo di
indirizzo politico-amministrativo competente. 
    3. L'organo di  indirizzo  politico-amministrativo,  qualora  non
condivida  la  proposta   di   valutazione   fornita   dall'Organismo
indipendente di valutazione, entro quindici giorni  puo'  restituirla
allo  stesso  formulando  osservazioni  e  chiedendo   un   ulteriore
approfondimento  istruttorio.  Entro  i   successivi   venti   giorni
l'Organismo indipendente assume la propria  proposta  di  valutazione
modificando la  precedente  valutazione  o  confermandola,  motivando
adeguatamente in entrambi i casi la decisione assunta.