Art. 13 
 
                    Struttura tecnica di supporto 
             dell'Organismo indipendente di valutazione 
 
    1. L'Organismo indipendente  per  lo  svolgimento  delle  proprie
attivita' si avvale di una struttura tecnica di supporto,  equiparata
a struttura intermedia che opera a  livello  regionale,  composta  da
personale  dell'Amministrazione  regionale   assegnato   secondo   le
disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. 
    2. Il responsabile della struttura individuato, tra  i  dirigenti
in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale,
dal presidente dell'Organismo indipendente, deve essere  in  possesso
di diploma di laurea specialistica e/o magistrale  o  conseguita  nel
previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline:
in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e  deve
possedere una documentata esperienza, almeno quinquennale,  acquisita
in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di
misurazione e valutazione della performance. 
    3. Della struttura fanno parte: 
    a)  un  dirigente  in  servizio  a  tempo  indeterminato   presso
l'Amministrazione regionale, il cui trattamento economico  accessorio
e' determinato nella fascia piu' alta  tra  quelle  attribuibili,  in
base al vigente C.C.R.L. per l'area  della  dirigenza,  ai  dirigenti
responsabili di unita' operative, da individuare prioritariamente tra
quelli in possesso di diploma di laurea specialistica e/o  magistrale
o conseguita nel previgente ordinamento degli  studi,  in  una  delle
seguenti discipline: in  economia,  in  ingegneria  gestionale  o  in
materie giuridiche e in possesso di documentata  esperienza  biennale
acquisita in materia di pianificazione  e  controllo  di  gestione  e
strategico, di misurazione e valutazione della performance; 
    b)  otto  funzionari  da  individuare  prioritariamente   tra   i
dipendenti in possesso di  documentata  professionalita'  in  materie
giuridiche e/o economico-finanziarie  e  informatiche  oltre  che  di
pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e
valutazione della performance; 
    c)  due  istruttori,  da  individuare  prioritariamente   tra   i
dipendenti in possesso di esperienza almeno biennale nei  servizi  di
pianificazione e controllo strategico e negli uffici di controllo  di
gestione dei dipartimenti regionali. 
    4. La struttura assicura il supporto tecnico-amministrativo  alle
attivita'  svolte  dall'Organismo  indipendente.  Il   supporto,   le
informazioni, le analisi e i risultati delle attivita' di misurazione
delle performance  vengono  messi  a  disposizione  degli  organi  di
indirizzo  politico-amministrativo  e  dei   dirigenti   di   vertice
direttamente interessati al processo di pianificazione. 
    5. In favore del personale di comparto assegnato  alla  struttura
tecnica di supporto si applica la disposizione  di  cui  al  comma  3
dell'art.  16  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10,  e
successive modifiche ed integrazioni.