Art. 13 Struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione 1. L'Organismo indipendente per lo svolgimento delle proprie attivita' si avvale di una struttura tecnica di supporto, equiparata a struttura intermedia che opera a livello regionale, composta da personale dell'Amministrazione regionale assegnato secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. 2. Il responsabile della struttura individuato, tra i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, dal presidente dell'Organismo indipendente, deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e deve possedere una documentata esperienza, almeno quinquennale, acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance. 3. Della struttura fanno parte: a) un dirigente in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, il cui trattamento economico accessorio e' determinato nella fascia piu' alta tra quelle attribuibili, in base al vigente C.C.R.L. per l'area della dirigenza, ai dirigenti responsabili di unita' operative, da individuare prioritariamente tra quelli in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e in possesso di documentata esperienza biennale acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance; b) otto funzionari da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di documentata professionalita' in materie giuridiche e/o economico-finanziarie e informatiche oltre che di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance; c) due istruttori, da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di esperienza almeno biennale nei servizi di pianificazione e controllo strategico e negli uffici di controllo di gestione dei dipartimenti regionali. 4. La struttura assicura il supporto tecnico-amministrativo alle attivita' svolte dall'Organismo indipendente. Il supporto, le informazioni, le analisi e i risultati delle attivita' di misurazione delle performance vengono messi a disposizione degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei dirigenti di vertice direttamente interessati al processo di pianificazione. 5. In favore del personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.