Art. 7 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 1. L'Amministrazione regionale procede annualmente alla verifica della performance organizzativa e individuale valutando il rendimento complessivo della propria struttura e delle singole articolazioni e misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, tenendo conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), si dota del Sistema di misurazione e valutazione della performance che, predisposto dall'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, e' adottato con decreto del Presidente della Regione. 3. La valutazione dei dirigenti ha ad oggetto la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'amministrazione, la qualita' dei servizi e dei progetti di pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, nonche' le capacita' di valutazione dei propri collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento. 4. La valutazione del personale e' indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualita' dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui e' inserito (performance operativa), nonche' all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.