Art. 7 
 
Misurazione  e  valutazione   della   performance   organizzativa   e
                             individuale 
 
    1. L'Amministrazione regionale procede annualmente alla  verifica
della performance organizzativa e individuale valutando il rendimento
complessivo della propria struttura e delle singole  articolazioni  e
misurando le prestazioni lavorative  e  le  competenze  organizzative
espresse dal personale. 
    2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'Amministrazione  regionale,
tenendo conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati  nelle
linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione,
la  trasparenza  e  l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche
(CIVIT), si dota del  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance  che,  predisposto  dall'assessore   regionale   per   le
autonomie locali e la funzione pubblica, e' adottato con decreto  del
Presidente della Regione. 
    3. La valutazione dei dirigenti ha ad  oggetto  la  verifica  del
raggiungimento di specifici obiettivi individuali, l'accertamento del
contributo individuale ai risultati complessivi dell'amministrazione,
la qualita' dei servizi e dei progetti di pertinenza,  le  competenze
tecniche e manageriali,  nonche'  le  capacita'  di  valutazione  dei
propri collaboratori, attraverso una  significativa  differenziazione
dei giudizi, e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo
di riferimento. 
    4. La valutazione del personale e' indirizzata alla verifica  del
raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di  gruppo  o  individuali,
all'accertamento della qualita' dell'apporto del  singolo  dipendente
al gruppo di lavoro  in  cui  e'  inserito  (performance  operativa),
nonche' all'accertamento dei comportamenti  organizzativi  dimostrati
nel periodo di riferimento.