Art. 8 Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance 1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte: a) dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la valutazione dei dipartimenti e degli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione, nonche' la formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti di vertice; b) dai dirigenti di vertice cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture; c) dai dirigenti responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.