Art. 8 
 
       Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione 
                          della performance 
 
    1. Le funzioni di misurazione  e  valutazione  della  performance
sono svolte: 
    a) dall'Organismo indipendente  di  valutazione  cui  compete  la
valutazione dei dipartimenti e degli uffici speciali di ciascun  ramo
di amministrazione, nonche' la formulazione all'organo  di  indirizzo
politico-amministrativo della proposta di valutazione  annuale  della
performance individuale dei dirigenti di vertice; 
    b) dai dirigenti di vertice  cui  compete  la  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  assegnati  alle  rispettive
strutture; 
    c)  dai  dirigenti  responsabili  delle   singole   articolazioni
organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.