Art. 9 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
 
    1. Le funzioni di misurazione  e  valutazione  della  performance
organizzativa dei dipartimenti e/o uffici equiparati,  nonche'  della
performance dei dirigenti regionali di vertice sono demandate  ad  un
organismo a tale scopo istituito, denominato  Organismo  indipendente
di valutazione, che, in posizione di  autonomia  ed  indipendenza  di
giudizio, opera presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica. 
    2. L'Organismo indipendente  di  valutazione  svolge  la  propria
attivita' in composizione collegiale,  con  compiti  decisionali,  di
coordinamento e di  indirizzo.  Esso  e'  composto  da  tre  soggetti
esterni all'amministrazione, dei quali uno designato con funzioni  di
presidente. 
    3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  ad  esso   attribuite,
l'Organismo indipendente si avvale di una propria  struttura  tecnica
di supporto di cui al successivo art. 13. 
    4. I componenti dell'Organismo indipendente,  scelti  secondo  le
procedure di cui al successivo art.  10,  devono  essere  dotati  dei
requisiti di seguito indicati: 
    a) diploma di laurea, specialistica e/o magistrale  o  conseguita
nel  previgente  ordinamento  degli  studi,  in  una  delle  seguenti
discipline:  in  economia,  in  ingegneria  gestionale,  in   materie
giuridiche. Per le lauree in discipline diverse e' richiesto altresi'
un titolo di studio  post-universitario  in  profili  afferenti  alle
materie   suddette   ovvero   in   uno    dei    seguenti    settori:
dell'organizzazione e del personale delle pubbliche  amministrazioni,
del management, della pianificazione e controllo di  gestione,  della
misurazione e valutazione delle performance e dei risultati; 
    b) esperienza quinquennale,  settennale  per  il  presidente,  in
posizione di responsabilita', anche presso aziende private, nel campo
del  management,  della  pianificazione  e  controllo  di   gestione,
dell'organizzazione e del personale, della misurazione e  valutazione
della performance ovvero svolgimento negli ultimi 5 anni, 7 anni  per
il Presidente, di attivita' accademica  in  discipline  giuridiche  o
economico-aziendali, svolta nel ruolo  di  professore  ordinario,  di
professore associato o di ricercatore confermato.