Art. 15.
        Revoca e decadenza del presidente, del vice presidente
           e dei componenti il consiglio di amministrazione
 
   Il  presidente  dell'Istituto,  il  vice  presidente  e  i singoli
componenti il consiglio di amministrazione  possono  essere  revocati
per  gli stessi motivi e con le medesime procedure previste dall'art.
14 in quanto applicabili.
   Il presidente dell'Istituto e i singoli componenti il consiglio di
amministrazione  sono  dichiarati  decaduti  se   vengono   meno   le
condizioni di eleggibilita' previste per la nomina e segnatamente dal
T.U.L.C.P. n. 383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.