Art. 11.
                           Orario di lavoro
 
   1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
   2.  I  dirigenti sono peraltro tenuti dall'entrata in vigore della
presente legge a prestare la  propria  attivita'  oltre  tale  limite
senza  alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per
una media annua di  10  ore  settimanali  in  relazione  a  tutte  le
esigenze di servizio in giornate lavorative.
   3. L'orario di servizio e' controllato con sistemi obiettivi anche
automatici.
   4.  Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto
comma dell'art. 6 della legge regionale 3  luglio  1984,  n.  30,  la
programmazione  dell'orario  di lavoro e l'articolazione dello stesso
saranno regolamentate, in  sede  di  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, secondo i seguenti criteri:
     a) migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione;
     b) piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
     c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
     d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi
con il ricorso preferenziale e articolazioni degli orari connessi con
la  natura  delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei
servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati;
     e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
   5. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5
giornate  lavorative.  In  sede  di  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative,  saranno  individuate  le
modalita' di attuazione di detta articolazione, tenendo  conto  delle
realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
   6.  Gli  istituti  riguardanti  la  flessibilita'  dell'orario, la
turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere  al  fine  di
rendere  concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione
dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
   7.  A  tal fine in sede di accordo con le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative,   quali   parametri   principali   per
l'articolazione dell'orario di lavoro, saranno considerati:
     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve
essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore
frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
     b) graso di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
     c)  miglioramento,  in  termini  di  coordinamento, del rapporto
funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima  struttura
complessiva ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';
     d)  grado  di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in
relazione alle caratteristiche socio-economiche.
   8.   Ove   necessario,   qualora  con  le  predette  modalita'  di
articolazione  dell'orario  di  lavoro  non  siano  perseguibili   le
finalita'  connesse  alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in
relazione  a  necessita'  esattamente  prevedibili   quali   scadenze
legislative  o  amministrative  che  comportino  maggiori  carichi di
lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale  dell'orario
di lavoro.
   9.  La  programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti
di 24 ore minime e  48  settimanali,  deve  riferirsi  a  un  periodo
massimo  non  superiore  a  mesi  4  nell'anno,  individualmente  non
consecutivi.
   10.  In  nessun  caso  il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro
puo' essere considerato orario di servizio.
   11.  Anche  in  assenza  di  rotazione  per turno la maggiorazione
oraria per lavoro ordinario  notturno  e  festivo  e'  fissata  nella
misura  del  20%  e  quello  per lavoro ordinario festivo-notturno e'
fissata nella misura del 30%.