Art. 13. T u r n a z i o n i 1. Per le esigenze di funzionalita' riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. 3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore. 4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali. 5. L'ente provvedera' a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni. 6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. 7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue: a) 5% per la fascia oraria diurna; b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi; c) 30% per la fascia festiva notturna. Le presenti maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennita' di turno. 8. La tariffa oraria e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione all'aggiunta di famiglia. 9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.