Art. 15.
                         Permessi e recuperi
 
   1.  Al  dipendente  possono essere concessi dal responsabile della
struttura, per particolari esigenze  personali  e  a  domanda,  brevi
permessi  di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.
   2.  Eventuali  impreviste  protrazioni  della  durata del permesso
concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
   3.  I  permessi  complessivamente concessi non possono eccedere 36
ore nel corso dell'anno.
   4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non  lavorate  in  una  o
piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
   5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia
stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione  provvede  a
trattenere  una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
   6.  Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da
essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di  rientri
per completamento di servizio ovvero per turni.