Art. 16.
                         Lavoro straordinario
 
   1.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non  possono
essere  utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo
di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
   2.  La  prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base
delle  esigenze   di   servizio   individuale   dell'amministrazione,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno
inoltre svolte periodiche verifiche con le  organizzazioni  sindacali
in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
   3. La spesa annua complessiva non puo' superare il limite di spesa
di 120 ore annue per dipendente.
   4.  Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la
produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore  annue  pro
capite di lavoro straordinario nel modo seguente:
     a) 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
     b) 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita';
     c) 7 ore annue per dipendente destinate a salario accessorio.
   5.  In  tali  ambiti  lo  stanziamento  per  prestazioni di lavoro
straordinario non puo' eccedere il monte-ore riferito all'anno pari a
ore  70  annue  per  il  numero  dei dipendenti con un limite massimo
individuale di 200 ore.
   6.  Per  esigenze  eccezionali,  debitamente motivate in relazione
all'attivita'  di  diretta  assistenza  agli   organi   istituzionali
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico
o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il
limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con
le  organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,   nel
rispetto  comunque  di  quanto  stabilito ai precedenti commi terzo e
quinto.
   7.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  anche  eccedenti i
predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo,
compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, da usufruire di norma
nel mese successivo.
   8.  La  misura  oraria  dei  compensi per lavoro straordinario, e'
determinata  maggiorando  la  misura  oraria  di   lavoro   ordinario
calcolata  convenzionalmente  dividendo  per  175 i seguenti elementi
retributivi:
     a)  stipendio  tabellare  base  iniziale  di  livello mensile in
godimento;
     b)  indennita'  integrativa  speciale  in  godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
     c)   rateo   di  tredicesima  mensilita'  delle  anzidette  voci
retributive.
   9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
     a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
     b)  al  30%  per  il  lavoro  straordinario  prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22  alle  ore  6  del  giorno
successivo);
     c)  al  50%  per  il  lavoro  straordinario  prestato  in orario
notturno-festivo.
   10.   Le  tariffe  orarie,  derivanti  al  31  dicembre  1985  dal
preesistente sistema di calcolo previste dalle rispettive  normative,
sono mantenute ad persona, fino alla concorrenza delle tariffe orarie
di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
   11.  Dal  31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e'
ridotto a 156.