Art. 19.
                         Diritto allo studio
 
   1.  Il  limite  massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150
ore annue individuali.
   2.  Tali  ore,  fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono  utilizzate  annualmente  in  ragione  del  3%  dell'organico  e
comunque  di  almeno  una  unita',  per  la  frequenza  necessaria al
conseguimento  di  titoli  di  studio  o  di  abilitazione  in  corsi
universitari,  in  scuole statali o istituti legalmente riconosciuti,
secondo le modalita' di utilizzazione  che  saranno  disciplinate  in
sede di prossimo accordo intercompartimentale.
   3.   Sino   all'entrata   in   vigore   della   nuova   disciplina
intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente.