Art. 8. Produttivita' 1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale verra' istituito, per ciascun esercizio finanziario, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') alimentato: a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari); b) da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto all'art. 16 della presente legge; c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8 comma 9 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione. 2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1, obiettivo primario e' quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando l'attivita' anche alla verifica dei risultati e al controllo di gestione. 3. L'amministrazione individuera', nell'ambito della segreteria generale della programmazione, le strutture competenti in materia di organizzazione e attivera' i nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con tali strumenti si provvedera' altresi' allo studio di particolari sperimentazioni, con specifico riferimento: a) all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate; b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione; c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dagli organi istituzionali. 4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita' previsti dal punto 15 dell'accordo 1983/1985 per il personale delle regioni, e in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne e approvati dall'amministrazione. 5. In sede di prima applicazione i progetti e i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Fermo restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative e i relativi compensi incentivanti sono corrisposti a obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo e il livello di professionalita', nonche' della capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unita' organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati. 7. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata. 8. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Regione compira' con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti a accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.