Art. 8.
                            Produttivita'
 
   1.   Per   il   conseguimento  degli  obiettivi  di  miglioramento
dell'efficacia  e  dell'efficienza   dell'amministrazione   regionale
verra'  istituito,  per  ciascun  esercizio  finanziario, un apposito
capitolo di spesa (fondo di produttivita') alimentato:
     a)  dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del  monte
salari);
     b)  da  una  quota  pari  al  valore  di 18 ore pro-capite dello
straordinario  da  dedurre  dal  tetto  previsto  all'art.  16  della
presente legge;
     c)  dal  50%  delle economie di gestione individuate con criteri
oggettivi, nonche' da quelle  previste  dal  combinato  disposto  dal
comma  8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art.
8 comma 9 della legge 22 dicembre 1986,  n.  910.  Sono  escluse  dal
computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita'
di personale; tali variazioni saranno valutate  nella  redazione  del
piano annuale d'occupazione.
   2.  Con  l'utilizzazione  del  fondo  di cui al comma 1, obiettivo
primario e' quello di incentivare la programmazione del lavoro  delle
singole  strutture  e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel
processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo  contestualmente
sulle   strutture   organizzative,   sulle   procedure,  sui  vincoli
all'azione  amministrativa,  finalizzando  l'attivita'   anche   alla
verifica dei risultati e al controllo di gestione.
   3.  L'amministrazione  individuera',  nell'ambito della segreteria
generale della programmazione, le strutture competenti in materia  di
organizzazione e attivera' i nuclei di valutazione ai sensi dell'art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio  1986,  n.
13,   con   la   partecipazione   delle  organizzazioni  sindacali  e
l'eventuale  apporto  di  centri  specializzati  anche  esterni,  per
definire l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e la
verifica periodica dell'attuazione e dei  risultati  conseguiti;  con
tali  strumenti  si  provvedera'  altresi' allo studio di particolari
sperimentazioni, con specifico riferimento:
     a)  all'individuazione  di  indicatori  di  produttivita', anche
differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate;
     b) all'individuazione di aree particolarmente significative come
microrealizzazione di processi di riorganizzazione;
     c)  alla  progettazione per obiettivi selezionati in relazione a
priorita' individuate dagli organi istituzionali.
   4.    In   mancanza   dell'individuazione   degli   standards   di
produttivita' previsti dal punto 15  dell'accordo  1983/1985  per  il
personale  delle regioni, e in attesa dell'attuazione dei processi di
riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno
corrisposti  -  previo  accordo decentrato - a partire dall'esercizio
finanziario 1987  (fatte  salve  le  procedure  e  gli  accordi  gia'
realizzati  purche'  non  in  contrasto  con le presenti indicazioni)
sulla  base  di  programmi  e  progetti-obiettivo  predisposti  dalle
strutture interne e approvati dall'amministrazione.
   5. In sede di prima applicazione i progetti e i programmi dovranno
essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge.
   6.  Fermo restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi
e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture  interne,
la  verifica  a  regime  della  produttivita' viene effettuata con le
procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative e  i
relativi   compensi   incentivanti   sono   corrisposti  a  obiettivo
programmato raggiunto, tenendo conto  della  capacita'  programmatica
progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo e il
livello di professionalita', nonche' della capacita' di iniziativa  e
dell'impegno   partecipativo   alla   realizzazione  dei  progetti  o
attivita'; la  valutazione  di  questi  ultimi  elementi  compete  al
dirigente  o  ai  dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unita'
organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.
   7.  Tutta  la  materia  della  produttivita'  afferente  a  piani,
progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri,
le  forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono
oggetto di contrattazione decentrata.
   8. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in
seguito, periodicamente, la Regione compira'  con  le  organizzazioni
sindacali   di   comparto   e   con  le  confederazioni  maggiormente
rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli
utenti  individuate  d'intesa  con  la  parte  pubblica,  un bilancio
dell'attivita' di  programmazione  svolta,  dei  risultati  ottenuti,
degli  eventuali  ostacoli  incontrati, allo scopo di rimuoverli e di
dare piena attuazione  allo  spirito  e  alla  lettera  delle  intese
intercompartimentali   e   di   comparto  tendenti  a  accrescere  la
produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.