Art. 9.
                           Progetti pilota
 
   1.  La  giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative,  valutera'   le   proprie   specifiche
esigenze  operative  in relazione al programma di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.  13,  al
fine  di  predisporre  i  progetti  pilota,  compatibilmente  con  le
disponibilita' previste dalle emanande norme in materia.