Art. 16. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale per l'approvazione. Tali delibere diventano esecutive se nel termine di trenta giorni dalla ricezione non vengono sospese con provvedimento motivato. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alle materie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 9 sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.