Art. 16.
 
   Le  deliberazioni  del  consiglio  di amministrazione e quelle del
comitato esecutivo debbono essere trasmesse in  copia,  entro  cinque
giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale per l'approvazione.
Tali delibere diventano esecutive se nel  termine  di  trenta  giorni
dalla ricezione non vengono sospese con provvedimento motivato.
   Le  deliberazioni  del  consiglio di amministrazione relative alle
materie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 9  sono
approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.