Art. 17.
 
   La vigilanza sull'amministrazione dell'ente e' di competenza della
giunta regionale.
   Il  presidente della giunta, sentita la giunta ovvero su richiesta
del consiglio regionale dispone la esecuzione d'ufficio di atti  resi
obbligatori   da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  quanto
l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.
   In  caso di accertamento di gravi irregolarita' amministrative, di
persistenti inadempimenti di atti dovuti, di deficit di bilancio  non
autorizzati  dalla  Regione  o  di  dimissioni  della maggioranza dei
componenti il consiglio, questo viene sciolto  dal  presidente  della
giunta  con  decreto  motivato  e  previa deliberazione del consiglio
regionale.
   In  caso  di  scioglimento  del  consiglio  di amministrazione, il
presidente  della  giunta,   previa   deliberazione   del   consiglio
regionale,   affida   la   gestione  straordinaria  dell'ente  ad  un
commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari, ai
quali potra' essere delegata parte delle funzioni commissariali.
   Entro il termine massimo di 4 mesi il consiglio di amministrazione
dell'ente deve essere ricostituito.