Art. 17. La vigilanza sull'amministrazione dell'ente e' di competenza della giunta regionale. Il presidente della giunta, sentita la giunta ovvero su richiesta del consiglio regionale dispone la esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quanto l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento. In caso di accertamento di gravi irregolarita' amministrative, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di deficit di bilancio non autorizzati dalla Regione o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio, questo viene sciolto dal presidente della giunta con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio regionale. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, affida la gestione straordinaria dell'ente ad un commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari, ai quali potra' essere delegata parte delle funzioni commissariali. Entro il termine massimo di 4 mesi il consiglio di amministrazione dell'ente deve essere ricostituito.