Art. 19. L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica dell'ente sono approvate con legge regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente. Il personale della Regione, impiegato nei compiti attribuiti all'ERGAL con la presente legge, e' trasferito ed inquadrato nel ruolo dell'ente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1984. Il personale distaccato o comandato ai sensi del successivo art. 25 ed il personale proveniente dall'Ente per sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania o dall'ente acquedotto pugliese (E.A.A.P.) e' trasferito ed inquadrato, a domanda, nel ruolo dell'ERGAL secondo le disposizioni legislative vigenti e nell'ambito delle disponibilita' della pianta organica. Al personale dell'ente e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione.