Art. 19.
 
   L'organizzazione  degli  uffici  e la dotazione organica dell'ente
sono approvate con legge  regionale  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione dell'ente.
   Il  personale  della  Regione,  impiegato  nei  compiti attribuiti
all'ERGAL con la presente legge,  e'  trasferito  ed  inquadrato  nel
ruolo  dell'ente  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge regionale n.
6/1984.
   Il  personale  distaccato o comandato ai sensi del successivo art.
25   ed   il   personale   proveniente   dall'Ente    per    sviluppo
dell'irrigazione  e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania o
dall'ente acquedotto pugliese (E.A.A.P.) e' trasferito ed inquadrato,
a  domanda,  nel ruolo dell'ERGAL secondo le disposizioni legislative
vigenti e nell'ambito delle disponibilita' della pianta organica.
   Al  personale  dell'ente  e'  attribuito  lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei dipendenti della Regione.