Art. 20.
 
   L'incarico   di   direttore   generale   e'   conferito,  mediante
convenzione, dal presidente dell'ente, su delibera del  consiglio  di
amministrazione, a persona particolarmente qualificata nei settori di
competenza dell'ente.
   L'incarico  e'  conferito  a  tempo determinato per un periodo non
superiore a cinque anni; e' revocabile e rinnovabile.
   L'incarico  non  determina  un  rapporto d'impiego dipendente, ne'
l'inquadramento nel ruolo dell'ente; puo' essere  conferito  anche  a
persona  comandata  dallo  Stato  o  da  ente pubblico, purche' abbia
qualifica  funzionale  corrispondente   ad   una   delle   qualifiche
dirigenziali dei dipendenti regionali, o con esperienza professionale
di rilievo nei settori di interesse dell'ente.
   Al  direttore  generale per tutto il periodo dell'incarico compete
un compenso mensile corrispondente  al  trattamento  economico  della
seconda  qualifica  dirigenziale dei dipendenti regionali, maggiorato
di  una  indennita'  stabilita  nella  misura  annua  fissa  per   12
mensilita'  di  L.  3.500.000  di  cui  al  terzo  comma, lettera a),
dell'art. 11 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 6.