Art. 20. L'incarico di direttore generale e' conferito, mediante convenzione, dal presidente dell'ente, su delibera del consiglio di amministrazione, a persona particolarmente qualificata nei settori di competenza dell'ente. L'incarico e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni; e' revocabile e rinnovabile. L'incarico non determina un rapporto d'impiego dipendente, ne' l'inquadramento nel ruolo dell'ente; puo' essere conferito anche a persona comandata dallo Stato o da ente pubblico, purche' abbia qualifica funzionale corrispondente ad una delle qualifiche dirigenziali dei dipendenti regionali, o con esperienza professionale di rilievo nei settori di interesse dell'ente. Al direttore generale per tutto il periodo dell'incarico compete un compenso mensile corrispondente al trattamento economico della seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali, maggiorato di una indennita' stabilita nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000 di cui al terzo comma, lettera a), dell'art. 11 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 6.