Art. 21 L'anno finanziario dell'ente ha la stessa decorrenza dell'anno finanziario della Regione. Entro il 30 aprile di ciascuno anno deve essere presentata dal presidente del consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente ed entro il 30 settembre il bilancio di previsione dell'anno successivo. Detti bilanci, unitamente alla relazione del presidente del collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate non appena adottate. Copie di tali bilanci, previa deliberazione della giunta regionale, sono trasmesse al consiglio regionale per la definitiva approvazione.