Art. 21
 
   L'anno  finanziario  dell'ente  ha  la stessa decorrenza dell'anno
finanziario della Regione.
   Entro  il  30  aprile  di ciascuno anno deve essere presentata dal
presidente del consiglio di amministrazione  il  bilancio  consuntivo
dell'anno finanziario precedente ed entro il 30 settembre il bilancio
di previsione dell'anno successivo.
   Detti  bilanci,  unitamente  alla  relazione  del  presidente  del
collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro  trenta  giorni
dall'approvazione  da  parte  del  consiglio di amministrazione, alla
giunta  regionale  mentre  le  deliberazioni   che   modificano   gli
stanziamenti di bilancio vanno inviate non appena adottate.
   Copie   di   tali   bilanci,  previa  deliberazione  della  giunta
regionale, sono trasmesse al consiglio regionale  per  la  definitiva
approvazione.