Art. 22.
 
  E'  costituito presso l'ente un Comitato tecnico scientifico con il
compito di  promuovere  studi  e  ricerche  e  predisporre  strumenti
operativi nelle materie di cui alla presente legge.
   Il  comitato,  inoltre,  esprime,  su  richiesta  del consiglio di
amministrazione o del comitato esecutivo,  il  proprio  parere  sulle
attivita' svolte dall'ente.
   Il  comitato  e'  costituito  da  nove  esperti  nei settori degli
impianti idrici e fognanti, nel trattamento e nello  smaltimento  dei
liquami  e  dei  rifiuti,  nell'igiene e tutela dell'ambiente nonche'
della utilizzazione delle acque.
   Gli esperti di cui al precedente comma sono eletti con votazione a
maggioranza assoluta dai componenti del consiglio di  amministrasione
dell'ente.
   Il  comitato,  in  relazione a specifiche esigenze e iniziative da
adottare  potra'  sentire   esperti   o   rappresentanti   di   altre
amministrazioni ed organizzazioni interessate.
   Il  comitato  e'  convocato e presieduto dal Presidente dell'ente;
svolge le funzioni di segretario il direttore dell'ente.