Art. 22. E' costituito presso l'ente un Comitato tecnico scientifico con il compito di promuovere studi e ricerche e predisporre strumenti operativi nelle materie di cui alla presente legge. Il comitato, inoltre, esprime, su richiesta del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il proprio parere sulle attivita' svolte dall'ente. Il comitato e' costituito da nove esperti nei settori degli impianti idrici e fognanti, nel trattamento e nello smaltimento dei liquami e dei rifiuti, nell'igiene e tutela dell'ambiente nonche' della utilizzazione delle acque. Gli esperti di cui al precedente comma sono eletti con votazione a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio di amministrasione dell'ente. Il comitato, in relazione a specifiche esigenze e iniziative da adottare potra' sentire esperti o rappresentanti di altre amministrazioni ed organizzazioni interessate. Il comitato e' convocato e presieduto dal Presidente dell'ente; svolge le funzioni di segretario il direttore dell'ente.