Art. 23.
 
   L'ente provvede ai propri compiti impiegando:
     a) il fondo di dotazione iniziale di cui all'art. 28;
     b) le entrate derivanti dalla alienazione dei beni;
     c) le rendite patrimoniali;
     d) i contributi stanziati dallo Stato o dalla Regione;
     e) le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di
attivita'  ed  opere  previste  da   leggi   regionali,   statali   e
comunitarie;
     f) proventi riscossi per servizi ed attivita';
     g) eventuali liberalita' disposte da enti pubblici e da privati.