Art. 23. L'ente provvede ai propri compiti impiegando: a) il fondo di dotazione iniziale di cui all'art. 28; b) le entrate derivanti dalla alienazione dei beni; c) le rendite patrimoniali; d) i contributi stanziati dallo Stato o dalla Regione; e) le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attivita' ed opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie; f) proventi riscossi per servizi ed attivita'; g) eventuali liberalita' disposte da enti pubblici e da privati.