Art. 10. Avviso di gara 1. All'avviso di gara si applica quando disposto dal precedente art. 4, primo comma, limitatamente alle lettere a), b), f) e g), ed ai commi quarto e quinto dello stesso articolo; nell'avviso sono specificati i requisiti richiesti agli eventuali partecipanti, che possono anche riferirsi a quelli previsti per la iscrizione nell'albo dei fornitori della Regione ed e' precisato se la deliberazione di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto.