Art. 10.
                            Avviso di gara
 
  1.  All'avviso  di  gara  si applica quando disposto dal precedente
art. 4, primo comma, limitatamente alle lettere a), b), f) e  g),  ed
ai  commi  quarto  e  quinto  dello stesso articolo; nell'avviso sono
specificati i requisiti richiesti agli  eventuali  partecipanti,  che
possono anche riferirsi a quelli previsti per la iscrizione nell'albo
dei fornitori della Regione ed e' precisato se  la  deliberazione  di
aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto.