Art. 12.
                         Commissione tecnica
 
   2. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la giunta
regionale e per le rispettive competenze, l'ufficio di presidenza del
consiglio  e  gli  organismi  rappresentativi degli Enti strumentali,
nominano di volta in volta, assicurando gli opportuni avvicendamenti,
apposita  commissione composta da almeno tre esperti nelle tecniche o
discipline  cui  l'oggetto  del  contratto  si  riferisce;   per   la
legittimita'  delle  operazioni  della  commissione  e'  richiesta la
presenza contemporanea di tutti i componenti.