Art. 12. Commissione tecnica 2. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la giunta regionale e per le rispettive competenze, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli Enti strumentali, nominano di volta in volta, assicurando gli opportuni avvicendamenti, apposita commissione composta da almeno tre esperti nelle tecniche o discipline cui l'oggetto del contratto si riferisce; per la legittimita' delle operazioni della commissione e' richiesta la presenza contemporanea di tutti i componenti.