Art. 13.
                    Procedimenti di aggiudicazione
 
   1.  Nell'ora  e nel giorno stabiliti nell'invito di partecipazione
il preposto alla gara procede all'apertura dei plichi riservandosi di
decidere sull'aggiudicazione.
   2. La commissione, nel termine fissato nel provvedimento di nomina
e comunque  entro  sessanta  giorni  dallo  svolgimento  della  gara,
esprime  il  suo  parere  sulle  offerte,  formulando se del caso una
graduatoria.
   3.  L'amministrazione convoca, quindi, il partecipante prescelto e
dispone l'aggiudicazione ai sensi del successivo art. 4.
   2.  Di  tutte  le  operazioni compiute viene dato atto in apposito
processo  verbale,  sottoscritto  dal  presidente  della  gara,   dai
componenti la commissione e redatto dall'ufficiale rogante ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge  8  giugno
1982,  n.  604  e successive modificazioni ad eccezione degli atti di
particolare complessita' per i  quali,  con  apposito  provvedimento,
puo' essere incaricato un notaio.
   5)  Il processo verbale e' notificato agli altri partecipanti alla
gara.