Art. 13. Procedimenti di aggiudicazione 1. Nell'ora e nel giorno stabiliti nell'invito di partecipazione il preposto alla gara procede all'apertura dei plichi riservandosi di decidere sull'aggiudicazione. 2. La commissione, nel termine fissato nel provvedimento di nomina e comunque entro sessanta giorni dallo svolgimento della gara, esprime il suo parere sulle offerte, formulando se del caso una graduatoria. 3. L'amministrazione convoca, quindi, il partecipante prescelto e dispone l'aggiudicazione ai sensi del successivo art. 4. 2. Di tutte le operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale, sottoscritto dal presidente della gara, dai componenti la commissione e redatto dall'ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8 giugno 1982, n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessita' per i quali, con apposito provvedimento, puo' essere incaricato un notaio. 5) Il processo verbale e' notificato agli altri partecipanti alla gara.