Art. 14.
                      Criteri di aggiudicazione
 
   1.  La giunta regionale, e per le risppettive competenze l'ufficio
di presidenza del consiglio e  gli  organismi  rappresentativi  degli
Enti   strumentali,   accertata  l'esistenza  dei  requisiti  per  la
partecipazione alla gara, procedono all'aggiudicazione del  contratto
ad uno dei concorrenti al cui offerta sia stata giudicata accoglibile
dalla commissione di cui all'art. 12, tenendo  conto  degli  elementi
economici  e  tecnici  delle  singole  offerte  e  delle  garanzie di
serieta' e capacita' degli offerenti.
   2.  Qualora  la commissione di cui all'art. 12 abbia formulato una
graduatoria e  la  giunta  regionale,  l'ufficio  di  presidenza  del
consiglio  e  gli  organismi  rappresentativi degli enti strumentali,
intendano discostarsene, la relativa deliberazione  deve  indicare  i
motivi della scelta.
   3.  Per  gli appalti di opere pubbliche, invece, il giudizio della
commissione e' vincolante.
   4.  La  giunta  regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e
gli organismi rappresentativi degli enti strumentali, hanno  facolta'
di non procedere alla aggiudicazione con provvedimento motivato.
   5.  Nessun compenso e' dovuto per gli elaborati presenti, anche se
non  sono   scelti;   ove   sia   previsto   nell'avviso   di   gara,
l'amministrazione   puo'  a  suo  insindacabile  giudizio,  concedere
compensi, premi o rimborsi ai concorrenti i cui  progetti,  anche  se
non    prescelti,   siano   riconosciuti   di   particolare   rilievo
riservandosene la proprieta'.