Art. 14. Criteri di aggiudicazione 1. La giunta regionale, e per le risppettive competenze l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli Enti strumentali, accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, procedono all'aggiudicazione del contratto ad uno dei concorrenti al cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla commissione di cui all'art. 12, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di serieta' e capacita' degli offerenti. 2. Qualora la commissione di cui all'art. 12 abbia formulato una graduatoria e la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli enti strumentali, intendano discostarsene, la relativa deliberazione deve indicare i motivi della scelta. 3. Per gli appalti di opere pubbliche, invece, il giudizio della commissione e' vincolante. 4. La giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli enti strumentali, hanno facolta' di non procedere alla aggiudicazione con provvedimento motivato. 5. Nessun compenso e' dovuto per gli elaborati presenti, anche se non sono scelti; ove sia previsto nell'avviso di gara, l'amministrazione puo' a suo insindacabile giudizio, concedere compensi, premi o rimborsi ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo riservandosene la proprieta'.