Art. 14.
                          V i g i l a n z a
 
   1.  La  giunta  regionale  esercita  la  vigilanza  sui laboratori
avvalendosi  del  servizio  di  igiene  e  del  territorio   dell'USL
territorialmente competente.
   2.  Nell'attivita'  di  vigilanza il servizio di igiene pubblica e
del territorio puo' utilizzare personale  specialistico  appartenente
ad  altri  servizi  ed  in  particolare  collabora  col  servizio  di
amministrazione contabile e patrimoniale per  l'esame  degli  aspetti
connessi  allo  svolgimento  dei  rapporti  convenzionali  di  cui al
precedente capo II.
   3.  La  giunta  regionale trasmette e riceve tramite il presidente
del comitato di  gestione  dell'USL,  la  documentazione  concernente
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma 1.
   4.  In  caso  di  urgenza  il presidente della giunta regionale si
avvale direttamente del servizio dell'USL competente.
   5.  La  giunta  regionale  dispone, con frequenza almeno biennale,
l'ispezione dei laboratori. In casi d'urgenza d'ispezione puo' essere
disposta in ogni tempo dal Presidente della giunta regionale.
   6.  Il  personale dell'USL, che in attuazione dei precedenti commi
1, 2 e 4 e' incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva, ha
accesso  ai  locali  ed  alla  documentazione del laboratorio nonche'
all'esame delle attrezzature. All'ispezione puo'  assistere,  ove  lo
richieda, il direttore del laboratorio.
   7.  Dell'ispezione e' redatto processo verbale, copia del quale e'
rilasciata al direttore del laboratorio. Copia dello stesso  atto  e'
trasmessa alla giunta regionale unitamente alle eventuali proposte in
ordine ai provvedimenti da assumere.