Art. 14. V i g i l a n z a 1. La giunta regionale esercita la vigilanza sui laboratori avvalendosi del servizio di igiene e del territorio dell'USL territorialmente competente. 2. Nell'attivita' di vigilanza il servizio di igiene pubblica e del territorio puo' utilizzare personale specialistico appartenente ad altri servizi ed in particolare collabora col servizio di amministrazione contabile e patrimoniale per l'esame degli aspetti connessi allo svolgimento dei rapporti convenzionali di cui al precedente capo II. 3. La giunta regionale trasmette e riceve tramite il presidente del comitato di gestione dell'USL, la documentazione concernente l'esercizio della funzione di cui al precedente comma 1. 4. In caso di urgenza il presidente della giunta regionale si avvale direttamente del servizio dell'USL competente. 5. La giunta regionale dispone, con frequenza almeno biennale, l'ispezione dei laboratori. In casi d'urgenza d'ispezione puo' essere disposta in ogni tempo dal Presidente della giunta regionale. 6. Il personale dell'USL, che in attuazione dei precedenti commi 1, 2 e 4 e' incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva, ha accesso ai locali ed alla documentazione del laboratorio nonche' all'esame delle attrezzature. All'ispezione puo' assistere, ove lo richieda, il direttore del laboratorio. 7. Dell'ispezione e' redatto processo verbale, copia del quale e' rilasciata al direttore del laboratorio. Copia dello stesso atto e' trasmessa alla giunta regionale unitamente alle eventuali proposte in ordine ai provvedimenti da assumere.